D.Lgs. 231/01 e Reati Ambientali
In sede di Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011, il Governo ha definitivamente approvato il decreto legislativo che dà seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non estesa ai reati ambientali.
L'entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo di recepimento della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente estende la responsabilità prevista dal
decreto 231/2001, con possibilità di applicare non solo sanzioni pecuniarie ma anche interdittive alle imprese, chiamate a elaborare modelli organizzativi di gestione, per evitare il concretizzarsi del rischio ambientale ed evitare il rimprovero a titolo di colpa organizzativa.
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Parte prima -
Disposizioni comuni e principi generali
1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina,
in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione,
la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
2. Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come
obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da
realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il
presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai
principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali,
dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Le disposizioni di cui al presente decreto
sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Criteri per l'adozione
dei provvedimenti successivi
1.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
2.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Per la modifica e l'integrazione dei
regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30
giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
4.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
5.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti dalla presente
Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3
della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto
comunitario.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
3, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. I principi previsti dalla
presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale
nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e
nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente
decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre
garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma
3, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti
gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o
private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»
che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee,
regolano la politica della comunità in materia ambientale.
3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica
amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità
gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere
oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle
relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello
sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto,
nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da
trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo
si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni
che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva
di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni
negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi contenuti nel
presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali
per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
4, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica
dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del
loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni
involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in
considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità' dei relativi effetti, non
possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di
governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di
cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del
Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
4, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo
1. In attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.
108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza
essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e
del paesaggio nel territorio nazionale.
Parte seconda -
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER
LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4.
Finalità
1. Le norme del presente decreto
costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
(lettera aggiunta dall'articolo 2, comma
1, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Il presente decreto individua,
nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di
semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo
ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda
del presente decreto.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. La valutazione ambientale di
piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e
quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione
ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di
piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente
ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A
questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli
impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la
flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
c) l'autorizzazione integrata
ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e
prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti,
per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
(lettera aggiunta dall'articolo 2, comma
1, d.lgs. n. 128 del 2010)
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
2, d.lgs. n. 128 del 2010)
a) valutazione ambientale di
piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito
VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II
della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto
ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono
preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del
presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera
b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta
ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e
dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o
adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano
o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo
13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all'articolo
93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere
pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all'articolo
93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri
casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio
equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto
definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo
22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3
marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale
di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare
il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori
ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l'unità tecnica permanente
in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e
qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le
attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto
che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10
novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non
ricade nella definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o
indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o
chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o
più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel
allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne
i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere
considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti
in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie
di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato
momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto
approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni
delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto,
opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente,
producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare,
con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale,
per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia,
è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base
dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui
all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia
le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su
una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal
fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché
il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica
attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un
impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti
alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano
o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se
piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il
diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento
obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di
valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica
di assoggettabilità;
o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento
dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di
VIA. è un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i
pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale
e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'articolo
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza
l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono
garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis
del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee
al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o
parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal
medesimo gestore;
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso
in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano,
programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante
sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in
campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente
dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione,
anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico
interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi
e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali
persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti
delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in
tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi
interesse.
Art. 6.
Oggetto della disciplina
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La valutazione ambientale
strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui
al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12.
3-bis. L'autorità competente
valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e
interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore
Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere
sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le
norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le
competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo
di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi
destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui
all'articolo
17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità
pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un
ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i
criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o
dagli organismi dalle stesse individuati.
(lettera aggiunta
dall'articolo 4-undecies della legge n. 205 del 2008)
5. La valutazione d'impatto
ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al
comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli
allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato
IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora,
in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che
possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato
II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due
anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato
IV.
8. Per i progetti di cui agli
allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le
soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati
nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o
decremento delle soglie di cui all'allegato
IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato
IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per
specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e
territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato
V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
10. L'autorità competente in sede
statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di
cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte
dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in
alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi
disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone
e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di
calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna
un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con
le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni
relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare nel caso di interventi di
competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione,
delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a
disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per
legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando
l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale è
necessaria per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del
presente decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del
presente comma;
14. Per gli impianti ove è svolta una attività
di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche
sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del
comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina
di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma
10.
16. L'autorità competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori
tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di
rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario
i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto
sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del
presente decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo
efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito
stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono
vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e
costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina
compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo
l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le
predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale di cui agli
articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti
locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di
entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma è abrogato il
comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Art. 7.
Competenze
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 4, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Sono sottoposti a VAS in sede
statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le
disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o
agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede
statale i progetti di cui all'allegato
II al presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le
disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli
allegati III e IV al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le
disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato
VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.
5. In sede statale, l'autorità
competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del mare. Il provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono
espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che
collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è
rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. In sede regionale, l'autorità
competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi
regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la
individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori
modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo
compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da
sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative
consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle
disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e
dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il
rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare circa i
provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province
Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.
Art. 8.
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 5, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il
supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.
2. Nel caso di progetti per i quali
la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo
di applicazione di cui all'allegato VIII del presente decreto, il supporto
tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione
istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis.
3. I componenti della Commissione
sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un
triennio.
4. I componenti della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le
amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si
applica quanto previsto dall’articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della
Commissione nominati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
(comma così sostituito
dall'articolo 4, comma 1-ter, legge n. 13 del 2008)
Art. 8-bis.
Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
(articolo introdotto dall'articolo 2,
comma 6, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui
all'articolo 10, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati
nel rispetto dell'articolo
28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 8 del presente decreto.
Art. 9. Norme
procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e
autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le norme della
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma
7, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. L'autorità competente, ove
ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
più conferenze di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire
elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche
interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi
definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o
l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi
per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della
semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto
industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità
competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione
relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di
impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente,
accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla
riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità
competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di
rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10. Norme
per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 8, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Il provvedimento di valutazione
d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i
progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono
nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si
tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al
comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere
richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo
20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni
previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le
condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti
incompleta, si applica il
comma 4 dell'articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il
monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli
articoli 29-decies e 29-undecies.
2. Le regioni e le province
autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione
dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento
di VIA. è in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per
le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella
competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni
regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In
questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357
del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o
lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente
si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza
oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità
di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità
di cui all'articolo
20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di
impatto ambientale di cui all'articolo
22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a
valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e
nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la
documentazione e le conclusioni della VAS.
Titolo II - LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalità di svolgimento
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 9, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La valutazione ambientale
strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una
verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui
all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine
di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle
politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere
sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla
valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i
soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti
del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo
18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla
proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla
sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è
effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero
all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari
livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e
programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 12.
Verifica di assoggettabilità
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma10, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel caso di piani e programmi di
cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette
all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri
dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in
collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente
concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita
l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli
articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di
assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità
a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a
17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
Art. 13.
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del
piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di
piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto
diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
11, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. La redazione del rapporto
ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero
processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano
o del programma stesso. L'allegato
VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il
Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia
come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare
duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
11, d.lgs. n. 128 del 2010)
5. La proposta di piano o di
programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità
competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non
tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo
14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La
proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata
presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e
delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal
piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.
Art. 14.
Consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 12, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o
nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può
consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e
l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta
di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di
economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche
regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al
presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei
termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo
15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 15.
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 13, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. L'autorità competente, in
collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata,
nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere
motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti
i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo.
2. L'autorità procedente, in
collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione
del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del
parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.
Art. 16. Decisione
1. Il piano o programma ed il
rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione
acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente
all'adozione o approvazione del piano o programma.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
14, d.lgs. n. 128 del 2010)
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con
l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre
rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità
interessate:
a) il parere motivato espresso
dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come
si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il
controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il
monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con
l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
15, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Il piano o programma individua
le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento
del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte
attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche
al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei
successivi atti di pianificazione o programmazione.
Titolo III - LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19.
Modalità di svolgimento
1. La valutazione d'impatto
ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una
verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo
6, comma 7;
(lettera così modificata dall'articolo 2,
comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani
o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il
giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già
oggetto della VAS è adeguatamente motivato.
Art. 20.
Verifica di assoggettabilità
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Il proponente trasmette
all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato
II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II
che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e
dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente
articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione è
dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino
Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo
pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono
essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è
possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è
depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti
di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati
del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul
sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei
successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato
V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se
il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.
L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3.
In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta
presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della
documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti
negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione
dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le
necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili
impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di
assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità
competente mediante:
a) un sintetico avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel
Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.
Art. 21.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 18, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Sulla base del progetto
preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla
base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la
redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di
richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti
competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle
informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da
adottare. La documentazione presentata dal proponente, in formato elettronico,
ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto.
2. L'autorità competente all'esito
delle attività di cui al comma 1:
a) si pronuncia sulle
condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilità;
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso,
senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste
tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati
richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione di cui
al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si
passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio di impatto ambientale
1. La redazione dello studio di
impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie
fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il
progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale,
è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato
VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di
consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora
attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale
contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto
con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione
ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia
in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione
dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per
l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere
ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto
ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche
dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti
nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere
predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed
un'agevole riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 19, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. L'istanza è presentata dal
proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati
il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica
e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla
data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato
l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta
e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della
realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in
formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli
originali presentati.
3. La documentazione è depositata
su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici
dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui
territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti
della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorità
competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti
incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione
integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i
termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si
intende ritirata. è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una
proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessità della documentazione da presentare.
Art. 24.
Consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 20, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Contestualmente alla
presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data
notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di
pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa
vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza
statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento
della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la
pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma
1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili
principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile
presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può
disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta
pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti
dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che
ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si
conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia
luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico
contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il
verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi
nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se
accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su
istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorità competente, ove
ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23,
comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia
interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli
elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorità
competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.
Art. 25.
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 21, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Le attività tecnico-istruttorie
per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce
e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti
di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere
reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha
apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere
un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla
pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità
competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di
allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati,
qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma
1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente
indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il
Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo
26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi
previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni
eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità
competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma,
ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale
revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini
ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.
4. L'autorità competente può
concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della
semplificazione delle procedure.
Art. 26.
Decisione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 22, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
24 l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni
successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo
23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed
indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di
ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini
previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo
24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei
Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite
norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo
7, comma 7, lettera e), del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il
silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del
processo amministrativo.
3. L'autorità competente può
richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla
documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che
non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità
competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro
novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo
23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo
le modalità di cui all'articolo
24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli
elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non
ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non
presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede
all'ulteriore corso della valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le
condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché
quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo
all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla
fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto
conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un
periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di
valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di
entrata in vigore del
decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
(comma così modificato
dall'articolo 23, comma 21-quinquies, legge n. 102 del 2009)
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera,
dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato
nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web
dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di
tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione
e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il
controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle
opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla
compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità
competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 128 del 2010)
1-bis. In particolare, qualora
dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi,
ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e
valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità
competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al
comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero
dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non
preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità
competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate,
nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
(comma così introdotto dall'articolo 2, comma
23, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Delle modalità di svolgimento
del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto
ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano
le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del
procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione
o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di
vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente
esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III
della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle
prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione.
Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel
quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni
delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli
esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di
valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori,
impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i
termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto,
l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero
di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi
realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di
assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al
presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto
disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del
pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della
sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il
ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese
del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di
inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
5. In caso di annullamento in sede
giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate
previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di
compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa
nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva
l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.
Titolo III-bis. L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
(titolo introdotto dall'articolo 2, comma
24, d.lgs. n. 128 del 2010)
Art. 29-bis. Individuazione e utilizzo delle
migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attività di cui all'allegato
VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle
informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei
documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea,
nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori
tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed
alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di
informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i
requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo,
si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono
soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36.
Art. 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni
del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma
4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'impianto, il tipo e la
portata delle sue attività;
b) le materie prime e
ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione
dell'impianto;
d) lo stato del sito di
ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entità delle
emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché
un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni
sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata
e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure
per ridurle;
g) le misure di prevenzione
e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per
controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e
di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e delle Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali
alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste
per ottemperare ai principi di cui all'articolo
6, comma 15, del presente decreto.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una
sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e
l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere
diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di
tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni
contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN
ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della
presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad
essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità
competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata.
Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di
impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo
8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non
inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.
In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla
presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi
mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della
documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da
presentare.
Art. 29-quater. Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Per gli impianti di competenza statale la
domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche,
con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo
29-duodecies, comma 2.
2. L'autorità competente individua gli uffici
presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,
al fine della consultazione del pubblico.
3. L'autorità competente, entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,
comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su
un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione
nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello
Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione
dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi
del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'articolo
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì
pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. è in ogni caso
garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III
della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono
presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla
domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorità
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di
apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente
l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli
articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di
cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il
parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli
impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo
degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al
fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive,
indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione
della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9
resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la
Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione
delle osservazioni.
10. L'autorità competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque
entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso
di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali,
rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le
autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli
effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo
216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale
deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione
dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
13. Copia dell'autorizzazione integrata
ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione
del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento.
14. L'autorità competente può sottrarre
all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti
militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato
VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai
sensi dell'articolo
24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme
di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità
competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le
emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e
rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse
nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i
comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività,
l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche
del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente,
fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario
coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente
comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.
Art. 29-quinquies. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul
territorio nazionale
1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle
disposizioni del presente titolo da parte delle autorità competenti.
Art. 29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure
necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli
articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato
di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata
ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui
all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per
evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica
sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto
ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
10 del presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse
dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della
loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un
elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori
limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in
cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale
contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato
VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche
equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di
impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori
limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai
commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono
disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso
le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso.
5. L'autorità competente rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui
all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque
l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto
nell'allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale
contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano,
in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e
nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la
metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione,
nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per
verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata
ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i
requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati
di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato
VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e
benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al
presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale
contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale
esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per
le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale
decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate
nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo
29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute,
l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede
ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del
decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale può
contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art.
29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale.
Art. 29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità
ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto
di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti,
localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili
con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può
prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere
adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Art. 29-octies. Rinnovo e riesame
1. L'autorità competente rinnova ogni cinque
anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il
gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo
29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter,
comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni
con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla
pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base
della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è
effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento
è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di
detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo
rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato
secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato
ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva
all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta
autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo
rinnovo.
4. Il riesame è effettuato dall'autorità
competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia
ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto è
tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione
fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno
subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle
emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame
dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai
requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro
un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.
Art. 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate
dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche
progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis),
ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito
della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia
all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo
29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e
29-quater in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di
cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica
il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma
15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione
entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione.
Art. 29-decies. Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione
integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per
impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con
oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei
controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità
delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia
ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o
incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente,
tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio
impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità
competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio
destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti
autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve
fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità
competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e
monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII,
e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini
dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese
le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente,
devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio
in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità
delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando
un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e
contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato,
ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca
dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di
danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai
sensi dell'articolo
217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
Art. 29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato
VIII trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni
anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo
dell'anno precedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, in conformità a quanto
previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche
ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro
23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive
elaborazioni.
Art. 29-duodecies. Comunicazioni
1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, con cadenza annuale, i dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi
aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché un rapporto sulle situazioni
di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata
ambientale.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo
e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, per
il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7
febbraio 2007.
Art. 29-terdecies. Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni, entro il 30
aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in
particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui
all'allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si
basano, sulla base dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare del 24 luglio
2009.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione
della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito
con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e
successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva
91/692/CEE.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio
di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative
prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di
tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in
tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di
cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato
di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma
3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni
tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Art. 29-quattuordecies. Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui
all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la
pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei
confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità
competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui
all'allegato
VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere
all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma
1.
5. è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare
all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e
documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità
competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater,
comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per
gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri
impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata
dei bilanci delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.
Titolo IV - VALUTAZIONI
AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti ambientali interregionali
(articolo così sostituito dall'articolo 2,
comma 25, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS,
di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale, nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con
esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali risultino localizzati
anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e
autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS,
di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale
nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli
previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti
ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti,
l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri
delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini
dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il
proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali
interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'articolo 25,
comma 2.
Art. 31. Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o
progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano
interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità
competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o
progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32. Consultazioni
transfrontaliere
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 26, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. In caso di piani, programmi,
progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un
altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministero
per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per
suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla
notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano,
programma, progetto o impianto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla
partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse
a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità
competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico
entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati
dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità
pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano
l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni già stabilite dagli
articoli 17,
27
e
29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto
dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui
i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un
impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato
XII, possano avere effetti transfrontalieri, informano immediatamente il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare e
collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della
convenzione.
4. La predisposizione e la
distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente
secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, il Ministero per i beni e le
attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni
interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per
disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei
commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui
all'articolo 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine
concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che
partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
Art. 32-bis. Effetti transfrontalieri
(articolo introdotto dall'articolo 2,
comma 27, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel caso in cui il funzionamento di un
impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro
Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e
29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico.
Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne
faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e
significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto
non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora
constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e
significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede ai
predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma
1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente
interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione
prima della decisione dell'autorità competente
Titolo V - NORME TRANSITORIE E
FINALI
Art. 33. Oneri
istruttori
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del d.P.R. 14 maggio
2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi
sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in
capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i
rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle
domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli
previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi
spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli
oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del
numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali
interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo
8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a
carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli
stessi criteri e modalità, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma
3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire
l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore
del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente
articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del
richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma
forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è
riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare. Le somme di
cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando
l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle
tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio
reso.
Art. 34. Norme
tecniche, organizzative e integrative
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 29, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione
delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle
finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more
dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione
dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare acquisisce il parere delle associazioni
ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera
di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di
sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali
indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la
strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale
ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le
regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso
i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e
capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della
strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo
sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali
di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi
livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo
delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della
competitività e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, le regioni e le province
autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la
costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza
pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di
funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica
della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di
politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e
controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità
dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la
semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che
la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si
riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il
contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e
delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua
interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il
flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa
produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio,
effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei
dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente
scelti dall'autorità competenti.
9. Salvo quanto disposto dai commi
9-bis e 9-ter le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto
sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare.
9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove
necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato
XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione
d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al
recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII
emanate dalla Commissione europea.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 30, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Le regioni ove necessario
adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al
comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed
AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
2-quater. Fino a quando il gestore si sia
adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le
disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre
normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo
29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di
impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali
abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini
stabiliti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 19 aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino
alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli
istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica,
comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati
storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai
fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali,
segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia,
anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza
statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo
stesso demandati.
2-septies. L'autorità competente rende
accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del
presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al
comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo
6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità
competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di
autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui
al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive
modifiche ed integrazion
Art. 36. Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della
Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli
allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte
seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge
4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il d.P.R. 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il d.P.R. 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996;
t) il d.P.R. 11 febbraio 1998;
u) il d.P.R. 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il d.P.R. 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 5, comma 1,
lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono
inserite le seguenti parole: «nonché le attività di autocontrollo e di
controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale e delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente»;
b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»;
c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10
sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.» Sono sostituite dalle seguenti:
«L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente
rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni
del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, nonché il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per
quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente.»;
d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che
non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire
dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4,
per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è effettuato
dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni
l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione.»;
e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adotta le determinazioni relative
all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di
competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della
valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di
valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di
inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di
determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione
integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
f) nell'articolo
17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
abrogate le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario» nonché
le parole "entro tale termine"».
5. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o
modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
da 37. a 52.
(abrogati dal d.lgs. n. 4 del
2008)
Parte terza - Norme
in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione I - Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione
Titolo I - Principi generali e competenze
Capo I - Principi generali
53. Finalità.
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo,
il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni
di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al
comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché
preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al
comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di
irrigazione.
54. Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende
per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di
seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto
riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte
le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie,
ma che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro
vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di
acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione
o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attività umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative
di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere
che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla
tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori,
degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque
sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di
ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le
caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o
dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico.
55. Attività conoscitiva
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le
finalità di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani,
dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria
per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente
articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma
1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione,
nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio
geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno
raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti
pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa
del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al
Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), secondo le modalità
definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani
(ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al
presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della diffusione dell'informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico
integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività
di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di
convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività.
Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni
di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e
cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle
spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra
si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
56. Attività di
pianificazione, di programmazione e di attuazione
1. Le attività di programmazione, di
pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le
finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le
attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in
particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il
recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici,
idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o
altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi,
nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio,
inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché
la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi,
le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni
di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione
delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde,
con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque,
che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale
negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti
nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui
alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante
la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle
aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree
protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte
secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra
l'altro, a garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita
umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei
servizi connessi.
Capo II - Competenze
57. Presidente del Consiglio dei Ministri,
Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
1) le deliberazioni concernenti i metodi
ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui
agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani
di bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in
caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato
dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di
cui al comma 2, il programma nazionale di intervento.
(lettera dichiarata
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 232 del 2009,
nella parte in
cui non prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza unificata)
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi
nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma
nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri
enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario
coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei
Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o
indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di
distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi
atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.
6. I princìpi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
58. Competenze del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze
istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
a) formula proposte, sentita la Conferenza
Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli
indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia
idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare
alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo
e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato
dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT);
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione,
delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e
l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti
funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo
degli interventi in materia di difesa del suolo;
(lettera dichiarata parzialmente incostituzionale
da Corte costituzionale n. 232 del 2009,
nella parte in cui non
prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza unificata)
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di
garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli
interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero
in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del
suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale
e delle trasformazioni territoriali;
(lettera dichiarata
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 232 del 2009, nella
parte in cui non prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza
unificata)
e) determinazione di criteri, metodi
e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico
d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (APAT), e di consultazione dei dati,
definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per
l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della
difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
59. Competenze della conferenza Stato-regioni
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri,
proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle attività ed
alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli
indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo
del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) e
per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti
pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in
materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa
del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità
agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da
ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle
opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
60. Competenze
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - APAT
1. Ferme restando le competenze e le attività
istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) esercita, mediante il
Servizio geologico d’Italia-Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual'è
definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze,
secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della
partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
61. Competenze delle
regioni
1. Le regioni, ferme restando le attività da
queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione
civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad
esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e
nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le
direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di
studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei
piani di tutela di cui all’articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono
all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle
opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra,
gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione
interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo
stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il
mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di
tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano
ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in
via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo
dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che
superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a
1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività
produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al d.P.R.
1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per
tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle
regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa
tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di
qualsiasi altezza e capacità di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente
esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni
amministrative già trasferite o delegate alle regioni.
62. Competenze degli enti locali e di altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o
associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i
consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto
pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme
stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle
competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
63. Autorità di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui
all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito
Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli
obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di
efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la
Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria
tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita
la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse
patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti
alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.
3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte
terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il
trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza
istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa
senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche
agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività
culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle
regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto
idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del
Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti
del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della
Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti
regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli
atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui
al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la
elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà
eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione
del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del
Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo
nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi
fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il
termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei
lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi è composta
dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle
province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5,
nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi
delibera a maggioranza.
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino
dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle
acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli
allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle
caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane
sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di
un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle
regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e
sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago d'Iseo e del consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere
idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione
irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.
Titolo II - I distretti idrografici, gli
strumenti, gli interventi
Capo I - Distretti idrografici
64. Distretti idrografici
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese
le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi
orientali, con superficie di circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Lemene, Fissare Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con
superficie di circa 74.115 Kmq, comprendente il bacino del Po, già bacino
nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie di
circa 39.000 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
5) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone altri bacini
minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio,
con superficie di circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del
Serchio;
e) distretto idrografico dell’Appennino centrale, con superficie di circa
35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori
delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
f) distretto idrografico dell'Appennino
meridionale, con superficie di circa 68.200 Kmq, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Scic, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con
superficie di circa 24.000 Kmq, comprendente i bacini della Sardegna, già
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989.
Capo II - Gli strumenti
65. Valore, finalità e contenuti del piano di
bacino distrettuale
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito
Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla
difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di
bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3.
Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli
indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate
all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed
aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste
dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli,
relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della
gravità ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o
di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare
l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di
bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di
ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del
suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera
f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi
speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei
relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini
che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e
boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di
governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative
fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei
terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini
della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della
prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione,
anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore
disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli
scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od
altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che
per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti
pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate
di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e
programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono
essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino
approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi
dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad
adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in
particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti,
alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui
rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le
disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino
sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla
pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono
d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di
bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma
3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte
delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e
qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con
efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se
permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al
presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali,
che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione
sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le
opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
66. Adozione ed approvazione dei piani di
bacino
1. I piani di bacino, prima della loro
approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede
statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo
rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle
regioni dei provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle
singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo
rapporto ambientale di cui ai comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i
provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per
garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti
necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità
previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale
espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo
57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la
partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame
e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun
distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali
osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di
sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro
per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure
consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione
delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima
dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio
del periodo cui il piano si riferisce.
67. I piani stralcio per la tutela dal
rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di
bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8,
piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la
determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla
base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari
devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e
del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di
salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai
contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di
inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano
adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in
vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati
possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente
comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo
57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di
bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo,
definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per
la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore
vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone,
le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere
adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le
regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attività istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della
protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato,
delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per
gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa
del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(APAT), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei
provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità
assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa
con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale,
piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia
dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento,
l'allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le
misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine
di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le
attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito
il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità
connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture,
determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi
finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni
private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o
condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi
introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il
terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla
normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di
usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefìci
connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza
del verificarsi di calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro
realizzazione e della relativa copertura finanziaria.
68. Procedura per l'adozione dei progetti di
piani stralcio
1. I progetti di piano stralcio per la tutela
dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le
modalità di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di
piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani
stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e
pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro àmbito territoriale deliberato
dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni
interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di
bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un
parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su
scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie
prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
Capo III - Gli interventi
69. Programmi di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso
programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi
e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una
quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria
delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione
dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e
degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole
della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta
conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e
gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di
bacino.
70. Adozione dei programmi
1. I programmi di intervento sono adottati dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali
programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni
prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza,
la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è
stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate
per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata
alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma
triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma
triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del
programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al
triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono
trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute
nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro
dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge
finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi
triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti
competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
71. Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere
esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie,
liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in
conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento
può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per
l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a
registrazione a tassa fissa.
72. Finanziamento
1. Ferme restando le entrate connesse alle
attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a
totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui
all'articolo 69.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della
procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui
base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo
57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma
nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra
le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità
indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento
degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso
Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare
al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale,
tecnico e scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la
ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dall'approvazione del programma
triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con
proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza
tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del
demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta.
Sezione II - Tutela delle acque
dall'inquinamento
Titolo I - Principi generali e competenze
73. Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e
attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità
per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici,
nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo
quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente
di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo
idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi
degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a
impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di
arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le
perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a
concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo
naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le
sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento,
proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli
ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al
comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito
di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di
sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché
la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del
corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze
pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti
sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente
marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche
antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle
emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo
degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque
territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali
in materia.
74. Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende
per:
a) abitante equivalente: il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BODS)
pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai oiprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci
persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
c) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere
alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea
di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione
di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il
trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano
e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
(lettera così
sostituita dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2008)
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;
(lettera così
sostituita dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 4 del 2008)
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della
superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il
suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità
consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive,
sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 4 del 2008)
o) applicazione al terreno:
l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con
gli strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque
di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo
irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e
ammendanti nei medesimi contenute;
q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il
servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il
gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività
del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello
allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme
proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo
la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della
qualità delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi
gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività
umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che
possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici
o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi
acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o
altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
(lettera così
sostituita dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 4 del 2008)
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni,
la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole
acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita
alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità
il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque
previsti all'articolo
114;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008)
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data
del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure
relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli
scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano
in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di
acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico,
garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di
qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente
decreto;
ll ) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o
chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS
delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi
sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al
controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali
o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del
presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in
massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per
unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 6, d.lgs. n. 4 del 2008)
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque
già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di
scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende
inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad
eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque
costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale
sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte
le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie
ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro
vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di
acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo
di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque
sotterranee;
(lettera così
sostituito dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2009)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di
un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere
che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di
un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo
idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico
quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di
un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo
idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo
quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale
classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni
pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto
per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le
acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto
da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti
non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze
dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza;
(lettera così
sostituita dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
aa) buono stato chimico: lo stato
chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui
agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
(lettera così
sostituito dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2009)
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità
annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico
sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque
superficiali connesse, di cui all'articolo 76, al fine di evitare un
impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché
danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
(lettera così
sostituito dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2009)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che
danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della
direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare
quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti
nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il
sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte
terza del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che
non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue
urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano
rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente
acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di
acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin,
endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC,
tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che
forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività
economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio,
trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici
unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui
all'articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.
Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato
10 alla parte terza del presente decreto;
qq) (lettera abrogata
dall'articolo 2, comma 7, d.lgs. n. 4 del 2008)
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni,
oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli
effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni
operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano
l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là
del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del
presente decreto, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possono
influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non
rientranti nel campo di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso
di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si
identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e
controllo integrati dell'inquinamento;
uu-bis) limite di rilevabilità: il segnale in uscita o il valore di
concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di
fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non
contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di
rilevabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente
essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di
quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di
riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di
taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza
la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base
delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo
e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee
per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà
nominali.
(lettere da uu-bis a
uu-quinquies aggiunte dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2010)
75. Competenze
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni
della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso
spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve
le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della
salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi
spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure
inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico
dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti
dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di
poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto
dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie
all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono
altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per
adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per
materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente
decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite
dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia
divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono
al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (APAT) i dati conoscitivi e le
informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto,
nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità
indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) elabora
a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente
(SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per
l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e
disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti adottati
ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi
internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva
partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza
del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi
di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in
attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine
di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i
confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie
competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati
terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione,
anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità,
concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
Titolo II - Obiettivi di qualità
Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e
obiettivo di qualità per specifica destinazione
76. Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle
acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua
gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e
gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito
in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica
destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare
utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente
decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui
all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi
idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità
ambientale corrispondente allo stato di "buono";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale
"elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto,
salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati
obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per
gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di
qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22
dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento
degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per
specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di
qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei
corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.
77. Individuazione e
perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti
e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e
120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo
idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad
una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al
comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui
all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo
ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino,
e assicura n d o in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte
ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre
2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo
stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
"sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono
essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato
1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi
stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della
quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni.
Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
a) le modifiche delle caratteristiche
idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono
stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura
di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le
caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per
motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere
raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente
migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il
termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei
corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
(comma così sostituito
dall'articolo 3, legge n. 101 del 2008)
a) i miglioramenti necessari per il
raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere
raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi
idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative
motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e
121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione
per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento
progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale
significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di
cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame
dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono
stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico
rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni
caso, ricorrere le seguenti condizioni:
(comma così sostituito
dall'articolo 3, legge n. 101 del 2008)
a) la situazione ambientale e socioeconomica
non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul
piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga
conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la
natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si
verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di
tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al
comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto
salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del
presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di
tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi
compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli
scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica
deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del
corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una
violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché
ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte
ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi
idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti
eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o
eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in
questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti
a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma
4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo
idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente
tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da
adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le
disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
(comma così sostituito
dall'articolo 3, legge n. 101 del 2008)
a) il mancato raggiungimento
del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle
acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero
l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di
un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi
idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un
buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività
sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le
misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo
idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e
gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per
l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.
78. Standard di qualità ambientale per le
acque superficiali
(articolo così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Ai fini della identificazione
del buono stato chimico, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera z), si
applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di
seguito denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza.
2. Per le finalità di cui al comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la
colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera
A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al
comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere
e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota
limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette
matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli
SQA riportati alla tabella 3/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla
parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A della
lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell'allegato 1
alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di
supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri,
tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE,
secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non
sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e
nelle acque di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi
SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.
5. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della tendenza a lungo
termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla
tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad
accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri
2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto
A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali
concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei
sedimenti e/o nel biota.
7. Le disposizioni del presente
articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo
di eliminare le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella
1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei
rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento
dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie
individuate come P nella medesima tabella. Per le sostanze indicate come E
l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi,
rilasci da fonte diffusa e perdite.
78-bis. Zone di mescolamento
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti
ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorità
nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee
guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4,
della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto
elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA
applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla
conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando
che l'estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze
del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di
scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori
tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli
obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente,
nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
a) l'ubicazione e l'estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle
zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed
all'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle
sostanze dell'elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive
rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all'allegato 9,
alle lettere i), ii), iii), v).
Art. 78-ter. Inventario dei rilasci da fonte
diffusa, degli scarichi e delle perdite
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema
SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A "Stato delle
acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di
qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze
temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base dell'attività di monitoraggio e dell'attività conoscitiva delle pressioni e
degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione
C, alla parte terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema
SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a
livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle
informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di
distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite, di seguito "l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le
sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non
appartenenti a detto elenco di priorità. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni
sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
4. L'inventario è redatto sulla base della
elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in
attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché sulla base di altri dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte
topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti
nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario è finalizzato a verificare il
raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 118, comma 2.
6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a
disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della
sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.
78-quater. Inquinamento transfrontaliero
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA
nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono
dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una
fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata
l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento
transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8
dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni
di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui
al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione
sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da
inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.
78-quinquies. Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi,
compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini del
programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte
terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI -
17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato
applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e
78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A "Stato delle acque
superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di
qualità dei corpi idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.
78-sexies. Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di
prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di
misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera
A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la
classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla
parte terza.
2. In mancanza di standard di qualità ambientali
per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi
sostenibili.
78-septies. Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si
applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato
delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato
di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
78-octies. Garanzia e controllo di qualità
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti
appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualita'
conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive
modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L'ISPRA assicura la comparabilità dei
risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste
ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove
valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui
all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti
ai sensi del presente decreto;
b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni
prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di
concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui
all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al
comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi
accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti
accettate a livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali
programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla
norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
79. Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione
funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun
uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di
balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante
miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti
nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al
comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni
predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al
comma 1.
Capo II - Acque a specifica destinazione
80. Acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali, per essere
utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate
dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le
acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti
seguenti:
a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e
disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al
monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al
Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione
europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori
ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via
eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di
approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno
trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate
al consumo umano.
81. Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei
parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi
naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano
circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune
sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri,
che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti
nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un
asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse
se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
82. Acque utilizzate per
l'estrazione di acqua potabile
1. Fatte salve le disposizioni per le acque
dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni,
all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e
sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di
50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al
monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza dei presente decreto, dei
corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve
essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
83. Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono
soddisfare i requisiti di cui al d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee
alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro
l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale
prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle
cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
84. Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Le regioni effettuano la designazione delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita
dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il
territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di
parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici,
situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con il d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, sulla
protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di
protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche
e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di
sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla
designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei
parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci
"salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere
gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la
possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti
come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La
designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad
elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei
pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta
provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi
delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente
articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini
naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie
ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e
quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque
reflue industriali.
85. Accertamento della qualità delle acque
idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate ai sensi
dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai
requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono
rispettati uno o più valori dei parametri riportali nella Tabella 1/B
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono
all'autorità competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle
qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi
di analisi biologica delle acque designate e classificate.
86. Deroghe
1. Per le acque dolci superficiali designate o
classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare
al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze
meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al
rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza
intervento diretto dell'uomo.
87. Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine
costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di
molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento
per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona
qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per
l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni
complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in
funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta
provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi
ovvero degli usi delle acque.
88. Accertamento della qualità delle acque
destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87
devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato
2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più
valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo
accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o
ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
89. Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei
molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
90. Norme sanitarie
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89
lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi
vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
Titolo III - Tutela dei corpi idrici e
disciplina degli scarichi
Capo I - Aree richiedenti specifiche misure
di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento
91. Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i
criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte
terza del presente decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un
tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d’ldro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i
criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla
legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al
comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni,
possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle
aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al
comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita
la Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei
rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree
sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi
dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette
anni dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti
afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
92. Zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo
i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono
designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte
terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati
disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino,
possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone
indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti
che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le
regioni, sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o completare le
designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo
le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci
superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2,
4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto
del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi
2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui
al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o
rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela
e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine
agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di
cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle
esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le
modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione
o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di
controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei
risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi
individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente
efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i
programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e
le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, secondo le modalità indicate nel decreto di
cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali
è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di
formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di
protezione delle acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
93. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
e zone vulnerabili alla desertificazione
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e
sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del
presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o
altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti
fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano
la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da
fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito
della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate
specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione
nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
94. Disciplina delle aree
di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano
1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le
regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per
la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei
bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli
di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le
prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo
umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita
dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere
un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve
essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla
porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a
vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia
dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati
l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue,
anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate
al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa
idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame
nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al
comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso
deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le
province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti
strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle
regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1,
la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere
delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per
assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare
misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali
e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali,
regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque
sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e
le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di
protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e
risparmio idrico
95. Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre
al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle
stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure
volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle
Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa
vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso
vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso
della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e
quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni
definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati
dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in
regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di
prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di
trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il
loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le
Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) secondo le modalità
di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le
derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con
la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le
Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto
nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono
successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione
preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
96. Modifiche al
regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il
secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è
sostituito dal seguente:
(omissis)
2. I
commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono sostituiti dai seguenti:
(omissis)
3. L'articolo
12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente: (omissis)
4. L'articolo
17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
(omissis)
5. Il
secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per
le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte
abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in
sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui
all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un
quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua
pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17,
comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria
è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente
assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in
sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento
del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di
sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i
diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di
decadenza, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a
norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di
concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 1, legge n. 17 del 2007)
8. Il primo comma dell'articolo
21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
(omissis)
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
(omissis)
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più
restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi
dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di
rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le
possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in
fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino,
disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli
usi domestici, come definiti dall'articolo
93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario
garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
97. Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque
minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
98. Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa
idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino,
approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel
settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
99. Riutilizzo dell'acqua
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche
agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate.
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa:
disciplina degli scarichi
100. Reti fognarie
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la
manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche
disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
a) della portata media, del volume annuo e
delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la
fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici
isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi
individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo
stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli
scarichi a detti sistemi.
101. Criteri generali della
disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono
comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche
deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e
di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni,
nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi
ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite
di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità
massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo
scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli
domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e),
devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità
competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va
effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli
impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è
autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in
alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi
parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai
limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente,
in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia
separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di
emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle
alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso
le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori
di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico
dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai
fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite
esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b)
che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni
di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari
o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga
utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di
settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni,
le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, al Servizio geologico d'Italia -Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) e
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni
relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi
fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano
ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali,
una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree
di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo
75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e
stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati,
al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e
il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di
ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti
agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle
norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualità.
102. Scarichi di acque termali
1. Per le acque termali che presentano
all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione,
è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero
che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri
batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle
3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta
salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la
loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse
idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica
delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal
gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità
di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
103. Scarichi sul suolo
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100,
comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,
purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di
emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie
separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni
di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di
acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma
1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle
prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si
considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma
1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo
delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
104. Scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque
sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1,
l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi
nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati
lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i
giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono
stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello
scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di
scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi.
(comma così sostituito
dall'articolo 7, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2009)
4. In deroga a quanto previsto al comma 1,
l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica
dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti
naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A
tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili
danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di
autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque
diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la
concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a
mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei
all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità
geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a
mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente,
qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a
garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di
idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del
sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui
ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio
volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi
acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi
2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali
ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione
agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati,
l'autorizzazione allo scarico è revocata.
105. Scarichi in acque
superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in
acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai
sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che
confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000
abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e
gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti,
recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento
appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono
rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per
gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque
situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello
del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un
trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno
spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i
suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
106. Scarichi di acque
reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo
101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre
10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali
aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello
previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale
minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento
per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto
totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati
all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che,
contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento
di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità
dei corpi idrici ricettori.
107. Scarichi in reti
fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei
valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2
della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque
reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati
dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e
in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il
rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai
sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che
recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti,
anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi
dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle
sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata
informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite
da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte
del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione
sul territorio.
(comma così sostituito
dall'articolo 9-quater, comma 1, legge n. 210 del 2008)
4. Le regioni, sentite le province, possono
stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
108. Scarichi di sostanze
pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di
sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono
attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti
dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di
rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai
sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della
persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in
cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite
definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui
all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze
pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 9, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il
30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi
delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di
emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della
sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità
di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o
per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella.
Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono
assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le
sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di
applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o
dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità
competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e
disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2,
secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che
tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5,
riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione
l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione
indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette
sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione
operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 10, d.lgs. n. 4 del 2008)
6. L'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli
scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro
alla Commissione europea.
Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei
corpi idrici
109. Immersione in mare di materiale
derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e
in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in
materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili
e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali
spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali
seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di
utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente
solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria,
l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o
di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al
comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi
manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di
ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera ), non è soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini
derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad
autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per
quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi
facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con
reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni
interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse
reti.
110. Trattamento di rifiuti
presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è
vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo
smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente,
d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei
limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio
idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane
rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato,
previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è
comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità
depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101,
commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio
Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale
sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che
rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi
dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti
realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere
consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue
e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il
gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua
dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare.
L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di
specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì
all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi
2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti
sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione
per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al
rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in
materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei
commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
rifiuti.
111. Impianti di acquacoltura e piscicoltura
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente
derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
112. Utilizzazione
agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
92 per le zone vulnerabili e dal
decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento
intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto,
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11
novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di
cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione
all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di
utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente
interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma
2, sono disciplinali in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli
3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto
di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui
al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto
dall'articolo
137, comma 15.
113. Acque meteoriche di
dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici
ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di
acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano
sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale
autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi
del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte
terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui
può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione
per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi
sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze
pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione
diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
114. Dighe
1. Le regioni, previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita
disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla
ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza
del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia
del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso.
Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di
dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire
sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì
eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di
assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le
disposizioni fissate dal d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la
sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal
gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione,
previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori
delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato
è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la
manutenzione di cui all'articolo 6 del d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente,
fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche
trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in
conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione
di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per
favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora
non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a
presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del
decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto
di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi
dell'articolo 17 del d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la
funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di
condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli
obiettivi di qualità per specifica destinazione.
115. Tutela delle aree di
pertinenza dei corpi idrici
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i
corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo
e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua
che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la
realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal
regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a
salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1,
le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono
essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi
fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale.
Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o
regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la
concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova
formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere
oggetto di sdemanializzazione.
116. Programmi di misure
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse
disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi
di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte
terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui
al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per
l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità
di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame
dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando
il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e
supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono
approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo
riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
Titolo IV - Strumenti di tutela
Capo I - Piani di gestione e piani di tutela
delle acque
117. Piani di gestione e
registro delle aree protette
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato
un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le
procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai
fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico
settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli
elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto.
3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità
d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle
regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della
normativa vigente.
118. Rilevamento delle caratteristiche del
bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
1. Al fine di aggiornare le informazioni
necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le
regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico
esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi
economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10
alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra
sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati
in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del
presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono
aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva
di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni
già acquisite.
119. Principio del recupero
dei costi relativi ai servizi idrici
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto,
le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei
servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in
considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina
paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti
provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare
adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a
contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e
seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero
dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua,
suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno
comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche
e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le
derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono
adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica
effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121
sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla
parte terza del presente decreto.
120. Rilevamento dello stato di qualità dei
corpi idrici
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per
la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati
in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già
esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle
acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di
cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di
garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il
Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono
promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di
irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere
definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio
delle informazioni.
121. Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce
uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel
presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di
bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti
di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito,
definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di
tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre
2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure
di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle
competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli
interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela
qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di
tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto
al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle
acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente
aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo
da renderli disponibili per i cittadini;
(lettera introdotta
dall'articolo 2, comma 2-ter, legge n. 210 del 2008)
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione
del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano
agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle
regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le
successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
122. Informazione e
consultazione pubblica
1. Le regioni promuovono la partecipazione
attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del
presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni
autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai
quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono
affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di
appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro
per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure
consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del
periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la
gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza,
almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio
del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la
consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la
presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli
aggiornamenti dei Piani di tutela.
123. Trasmissione delle informazioni e delle
relazioni
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani
di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli
aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero
per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle
informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni
sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito
decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività conoscitiva di cui
all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi
ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun
Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o
supplementari di cui all'articolo 116.
Capo II - Autorizzazione agli scarichi
124. Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare
dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti
conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico
finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati,
l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al
consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle
attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di
violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di
acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito
della disciplina di cui all'articolo
101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque
reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorità d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di
acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in
reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio
idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di
ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di
autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle
acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la
domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità
d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 12, d.lgs. n. 4 del 2008)
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento
del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo
scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un
nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo
108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere
per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel
quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni
annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto
del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico
negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le
capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche
dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte
a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente
decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la
salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di
rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del
presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il
richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di
procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria,
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un
tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la
cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi
in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse,
deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la
compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che
si rendano eventualmente necessari.
125. Domanda dì
autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di
acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di
acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei
punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del
sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli
scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla
tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma
1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo
stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la
presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione
dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il
numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
126. Approvazione dei
progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Le regioni disciplinano le modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di
trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle
modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli
scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione
provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione
per lotti funzionali.
127. Fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento
delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di
depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro
reimpiego risulti appropriato.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 12-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle
acque superficiali dolci e salmastre.
Capo III - Controllo degli scarichi
128. Soggetti tenuti al controllo
1. L'autorità competente effettua il controllo
degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1,
per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella
convenzione di gestione.
129. Accessi ed ispezioni
1. L'autorità competente al controllo è
autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari
all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che
danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a
fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali
origina lo scarico.
130. Inosservanza delle
prescrizioni della autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso
di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro
il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
131. Controllo degli scarichi di sostanze
pericolose
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui
alla Tabella 5 dell'Allegato 5 parte terza del presente decreto, l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del
titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico,
nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al
controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione
dei singoli controlli.
132. Interventi sostitutivi
1. Nel caso di mancata effettuazione dei
controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida la regione a
provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente
inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine
dell'organizzazione del sistema dei controlli.
Titolo V - Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative
133. Sanzioni
amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma
dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei
valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in
corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica
la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di
acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici
di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui
ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a
60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno
scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109,
comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma
5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino
all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,
chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo
127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a
60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro
chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di
svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi
le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle
misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare
tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina
dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
134. Sanzioni in materia di
aree di salvaguardia
1. L'inosservanza delle disposizioni relative
alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui
all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
6.000 euro.
135. Competenza e
giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli
articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la
provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo
133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le
attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono
concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle
capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e
all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto
quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per
l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla
entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma
1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
136. Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono
versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità
previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione
delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Capo II - Sanzioni penali
137. Sanzioni penali
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi
scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con
l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1
riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è
dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è
punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di
conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la
pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'articolo
107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da
tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati
per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
(comma così modificato
dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010)
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano
altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso
comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che
non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o
non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si
applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000
euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente
l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai
fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354
del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina
dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le
sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento
adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico
previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni
regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare
il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque
designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da
due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di
preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica
di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché
di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari
di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste,
oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività
impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro
10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di
cui alla normativa vigente.
138. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per
l'attività di molluschicoltura
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo
137, il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai
quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di
competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in
via cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la
gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.
139. Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati
previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai
sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e
all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
140. Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio
penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite
dalla metà a due terzi.
Sezione III - Gestione delle risorse idriche
Titolo I - I principi generali e competenze
141. Ambito di applicazione
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella
presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del
servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e
della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve
essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel
rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del
servizio idrico integrato.
142. Competenze
1. Nel quadro delle competenze definite dalle
norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti
ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e
nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare
provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità
d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione,
di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del
presente decreto.
143. Proprietà delle
infrastrutture
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di
depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al
punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli
articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela
dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
823, secondo comma, del codice civile.
144. Tutela e uso delle
risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee,
ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va
tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è
finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di
favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono
consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a
condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso
geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle
competenze costituzionalmente determinato.
145. Equilibrio del
bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed
aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento
ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di
cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e
fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono
destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da
consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di
displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi interessati.
146. Risparmio idrico
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei princìpi della
legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e
eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di
adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di
utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale
metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali
e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una
loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di
canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente
conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione
e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e
qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente
con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie
disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili
appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di
coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti
duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), adotta
un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di
febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità
d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti
metodi.
Titolo II - Servizio idrico integrato
147. Organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le
delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei
seguenti princìpi:
a) unità del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione
verticale delle gestioni;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 13, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli
impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.
148. Autorità d'ambito
territoriale ottimale
1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di
personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad
essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi
dell'Autorità d'ambito e loro variazioni [sono
pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede
dell'ente, e] sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
(comma dichiarato
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 246 del 2009, nella
parte in cui prevede l'affissione all'albo)
4. I costi di funzionamento della struttura
operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di
partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione
alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane,
a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo
consenso della Autorità d'ambito competente.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 14, d.lgs. n. 4 del 2008)
149. Piano d'ambito
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è
costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di
informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le
opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli
interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento
della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi,
commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare,
indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato
nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi dì gestione e dì
investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso
è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il
periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione,
anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo
definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il
servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci
giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni
decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni,
dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli
interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti
programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali
obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla
capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico
finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
150. Scelta della forma di
gestione e procedure di affidamento
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano
d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito,
delibera la forma di gestione [fra quelle di cui all'articolo
113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.]
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 13, d.lgs. n. 4 del 2008, poi parzialmente abrogato dall'articolo
12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del
servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle
disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo
113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
(ora
d.P.R. n. 168 del 2010) secondo modalità e termini stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresì affidata a
società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali
compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni
tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c),
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(ora
d.P.R. n. 168 del 2010), o a società solo parzialmente
partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b),
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(ora
d.P.R. n. 168 del 2010), purché il socio privato sia stato
scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al
comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo
gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo
148, comma 5.
151. Rapporti tra autorità
d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori
del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte
dall'Autorità d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome
adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in
particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la
gestione del servizio:
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti
d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo
di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto
dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e
l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito
ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del
verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità
nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa
per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni
dell'Autorità medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere,
degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma
2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia
autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei
disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base
della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in
conformità alle previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di
gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli
interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma
temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla
prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia
deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e
deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da
realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di
Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato,
previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici,
oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero
ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico
integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del
socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con
facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento
del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci percento è offerta in
sottoscrizione agli utenti del servizio.
152. Poteri di controllo e sostitutivi
1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e
verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli
obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli
minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire
l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti
dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del
gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere
di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi
ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o
comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita
l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i
necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta".
Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri
sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti
giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale
comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei
controlli della gestione.
153. Dotazioni dei soggetti
gestori del servizio idrico integrato
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli
enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso
gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le
passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi
all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali
contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono
trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale
trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di
garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
154. Tariffa del servizio
idrico integrato
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità
d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e
secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del
servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto
le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina
sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte
delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo
conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì
riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle
acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una
parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha
cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della
predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera
c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute
nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori,
nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono
assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni
per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze
secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende
artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i
comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai
comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato.
155. Tariffa del servizio
di fognatura e depurazione
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di
pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in
cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il
gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione
tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato
all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione
degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione
previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di
sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi
abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo al primo periodo, nella parte in cui prevede che
la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi, con sentenza della Corte costituzionale n. 335 del
2008)
2. In pendenza dell'affidamento della gestione
dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già
provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in
condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione
e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa
riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal
pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo
ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota
tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è
determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria
di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della
quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina
paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta
per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la
pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano
ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di
acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze
industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un
correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della
quantità delle acque primarie impiegate.
156. Riscossione della
tariffa
1. La tariffa è riscossa dal gestore del
servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,
per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è
riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo
riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al
controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il
riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa può
essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere
affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza
pubblica.
(comma così
sostituito dall'art. 2, comma 10, legge n. 286 del 2006)
157. Opere di adeguamento
del servizio idrico
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare
le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in
relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già
urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso
dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del
servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in
concessione.
158. Opere e interventi per il trasferimento
di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle
risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di
riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni
interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando
in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal
fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria
competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di
una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di
istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati,
fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in
ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo
stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le opere e gli impianti necessari per le
finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La
loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste
anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa
copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti,
ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare esperisce le procedure per la concessione
d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione
tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione
dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi,
nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
Titolo III - Vigilanza, controlli e
partecipazione
(ai sensi dell'articolo
1, comma 5, del d.lgs. n. 284 del 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti sono abrogati)
159. Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti - Vigilanza, controlli e partecipazione
(abrogato
dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 284 del 2006)
160. Compiti e funzioni dell'Autorità di
vigilanza
(abrogato
dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 284 del 2006)
161. Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche
(articolo così
sostituito dall'articolo 2, comma 15, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo
1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento
delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.
2. Il Comitato è composto, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare. Di
tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di
presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di
specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre
anni e non possono essere confermati. I componenti non possono essere dipendenti
di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi
diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del
Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attività
previste all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, in
particolare:
a) predispone con delibera il metodo
tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le
modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo adotta con proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e
sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che
regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare
quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo
151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del
territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e
valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le
regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni
e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi
idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che
indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento
degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e
verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione
dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei
gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, delle
regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei
consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei
servizi idrici e sull'attività svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per
lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria
tecnica di cui al d.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera
o). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di
verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il
Comitato si avvale, altresì, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al
d.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio
svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei
servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualità dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo
dei servizi.
6-bis Le attività della Segreteria tecnica e
dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici
trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al
comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le
notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli
organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso
gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché
dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di
risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni
effettuate per la tutela degli interessi degli utenti
162. Partecipazione, garanzia e informazione
degli utenti
1. Il gestore del servizio idrico integrato
assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della
cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni
inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria
competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla
quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere
idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di
sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le
amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione,
contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste
dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i
competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità
degli atti delle amministrazioni pubbliche.
163. Gestione delle aree di salvaguardia
1. Per assicurare la tutela delle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del
servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani
collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti
nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e
tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la
gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un
ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove
costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i
relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle
risorse ambientali.
164. Disciplina delle acque nelle aree protette
1. Nell'ambito delle aree naturali protette
nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di
bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione
preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura
pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché
le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le
captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e
richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio
qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua
oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
165. Controlli
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona
qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore
di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e
di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa,
nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei
depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di
servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di
controllo sulla qualità delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite
dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali
funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in
parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare
annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato
nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle
acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della
gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione
dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure
idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione
di acqua non idonea.
Titolo IV - Usi produttivi delle risorse
idriche
166. Usi delle acque
irrigue e di bonifica
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione,
nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti
a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di
acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi
irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal
progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle
acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la
produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria
determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per
tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le
quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed
irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati
dalle disposizioni di cui al
capo I
del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina
sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del
presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di
scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal
consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato
dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle
modalità di versamento.
167. Usi agricoli delle
acque
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di
scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità
dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 102.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo
145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione
competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume
i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e
cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede
licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle
zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per
gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla
medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico
di cui all'articolo 145 del presente decreto.
168. Utilizzazione delle acque destinate ad
uso idroelettrico
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte
terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli
indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le
province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
a) la produzione al fine della cessione di
acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche
costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della
qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
169. Piani, studi e ricerche
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati
dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle
materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle
Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei
piani ad esse affidati.
Sezione IV - Disposizioni transitorie e
finali
170. Norme transitorie
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65,
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di
bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'articolo 66 del
presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono
intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto,
ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei
distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente
decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le
Autorità di bacino di cui alla
legge
18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.
(comma così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge n. 13 del 2009)
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza
del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui
all'articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si
applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si
applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2,
continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il
decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,
all’affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato
nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene
le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla
qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque
destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità
per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri
alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità
per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità
per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per
gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11 della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non
inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese
quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella
legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei
piani di tutela di cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione
della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina
regionale di cui all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono
effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a
carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e
non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni
statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio
destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di
difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed
efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di
legge abrogate dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento della Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad 1.250.000
euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio
nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
14. In sede di prima applicazione, il termine di
centottanta giorni di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
171. Canoni per le utenze di acqua pubblica
1. Delle more del trasferimento alla regione
Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di
cui all'articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si
applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni
annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso
irrigazione, 40.000 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di
acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro,
minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro,
minimo 1.750,00 euro. II canone è ridotto del cinquanta per cento se il
concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a
valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se
restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative
di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di
attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro,
minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo dì acqua assentita ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e
strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per
impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non
previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non
possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
172. Gestioni esistenti
1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla
redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato
la procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data,
a deliberare i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui
al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(ora
d.P.R. n. 168 del 2010), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi
affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i
sessanta giorni antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro
trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta",
le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni
le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti
procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così
stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i poteri
sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle
Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita,
previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e
dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata
risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli
impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale
di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti
pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono
trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior
parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti
interessati.
173. Personale
1. Fatta salva la legislazione regionale
adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima
dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle
aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche
cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed
immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia
delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di
passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o
consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio
idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del
trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
174. Disposizioni di attuazione e di
esecuzione
1. Sino all'adozione da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni
attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese
istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza
ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come
definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati
a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata
direttiva.
175. Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme
contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
a) l'articolo
42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;
v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
176. Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del
presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico
delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche
previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle
relative norme di attuazione.
Parte quarta -
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo I - Gestione dei rifiuti
Capo I - Disposizioni generali
177. Campo di applicazione
(articolo così
sostituito dall'articolo 1 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. La parte quarta del presente
decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati,
anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana,
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione
dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e
migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni
specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte
quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua,
l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o
odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalità e gli
obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in
materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto,adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5
costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un
contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione
delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare
riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di
cui all'articolo
195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel
settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno
1986, n. 317.
7. Le regioni e le province
autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente
decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei
principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare può avvalersi del supporto tecnico dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
178. Principi
(articolo così
sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. La gestione dei rifiuti è effettuata
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale
fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché
nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle
informazioni ambientali.
178-bis. Responsabilità estesa del produttore
(articolo introdotto
dall'articolo 3 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Al fine di rafforzare la
prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero
ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei
rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul
mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate,
con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e
i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del
prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente
sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti,
nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi
fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le modalità e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa
responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della
presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni
relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a
ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a
diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo
utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei
prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di
cui agli articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo,
la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad
un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con
l’ambiente.
2. La responsabilità estesa del
produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la
legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1
possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti
parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel
caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del
prodotto concorre per la differenza fino all’intera copertura di tali costi.
4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
179. Criteri di priorità
nella gestione dei rifiuti
(articolo così
sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. La gestione dei rifiuti avviene
nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in
generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere
adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel
rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato
complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi
compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi
di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di priorità
di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di
precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti
complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il
profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il
profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la
protezione delle risorse.
4. Con uno o più decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli
flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto
stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione
della salute umana e dell’ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni
perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a
favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma
1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse
naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire
o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o
il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e
i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di
favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti
al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei
rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di
recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni
promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida
dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’uso di strumenti economici, di
criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure
necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
180. Prevenzione della
produzione di rifiuti
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici,
eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori
tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di
qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
(lettera così
modificata dall'articolo 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che
valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione
della produzione di rifiuti;
(lettera così
modificata dall'articolo 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa
anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti;
(lettera così
modificata dall'articolo 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)
d) (lettera abrogata
dall'articolo 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1-bis. Il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma
degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione
dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei
piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione
nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione
dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma
1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di
prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui
all'allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati
specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei
rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati
nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi
e indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità
di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e,
se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei
programmi di cui all’articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(commi da 1-bis a
1-sexies aggiunti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)
180-bis.
Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
(articolo introdotto
dall'articolo 6 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Le pubbliche amministrazioni
promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a
favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed
il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell’ambito delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi
dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma
3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti
attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.
107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o più decreti del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l’introduzione
della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e
il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi
compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un
catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
181. Riciclaggio e recupero
dei rifiuti
(articolo così
sostituito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Al fine di promuovere il
riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per
i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta
differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Le autorità
competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno
per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché
adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti
sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al
50% in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che
utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato
naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata
almeno al 70 per cento in termini di peso.
2. Fino alla definizione, da parte
della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli
obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità.
3. Con uno o più decreti del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di
priorità di cui all’articolo 179 e alle modalità di cui all’articolo 177, comma
4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità,
privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei
rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il
recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile
dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con
altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti
urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero
è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o
imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali
ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il
loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di
recupero.
6. Al fine di favorire l’educazione
ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di
raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono
esentati dall’obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati
e non sono gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
181-bis.
Materie, sostanze e prodotti secondari
(articolo abrogato
dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)
182. Smaltimento dei
rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della
impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui
all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di
tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni
economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente
dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi
si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale
devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando
la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e
prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili
generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.
(comma così modificato
dall'articolo 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)
3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti
salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali
di utenza servita lo richiedano.
(comma così sostituito
dall'articolo 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.
(comma così sostituito
dall'articolo 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)
5. Le attività di smaltimento in discarica dei
rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
(comma così sostituito
dall'articolo 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è
disciplinato dall'articolo
107, comma 3.
(comma prima abrogato dall'articolo 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi
ripristinato per effetto della sostituzione del predetto comma 19 ad opera
dell'articolo 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)
7. (comma
abrogato
dall'articolo 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)
8. (comma
abrogato
dall'articolo 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'articolo 9, comma 3,
legge n. 210 del 2008)
182-bis.
Principi di autosufficienza e prossimità
(articolo introdotto
dall'articolo 9 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una
rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro
trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più
vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti
dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità
di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più
idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
2. Sulla base di una motivata
richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può
essere limitato l’ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad
inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che
l’ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza a necessità di smaltire i
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di
gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al
periodo precedente, l’invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi
ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma
2 sono notificati alla Commissione europea.
182-ter.
Rifiuti organici
(articolo introdotto
dall'articolo 9 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. La raccolta separata dei rifiuti
organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o
con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal
comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le
proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo
da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per
l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la
salute umana e l’ambiente.
183. Definizioni
(articolo così
sostituito dall'articolo 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Ai fini della parte quarta del
presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta
una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del
presente decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era
inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei
sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi
idraulici;
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio
e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo
differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli
scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche,
ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui
attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
g): “produttore del prodotto“: qualsiasi
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce
in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere
rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei
rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che
dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità
dei rifiuti;
m) “prevenzione”: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti,
anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro
ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute
umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediario;
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti,
compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei
centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro
trasporto in un impianto di trattamento;
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui
un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei
rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) “preparazione per il riutilizzo": le
operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo
da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione
attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato
C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di
operazioni di recupero.;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di
recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per
altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero
di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o in operazioni di riempimento;
v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei
contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali
oli;
z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa
dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il
recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente
decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di
rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti
organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme
tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti
contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto
regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di
rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti
non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere
effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto,
individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo
economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di
classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI
CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è
classificato come rifiuto speciale;
dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto
dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati,
nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale
e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto
dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto
dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che
rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di
cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque
reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il
complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade
come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti;
mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti
urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli
impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è
data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le
migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett.
l-ter) del presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalità di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree
pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero
della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema
di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di
cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla
normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma
stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali,
oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime
associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o
dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro
deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa
di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.
184. Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta
del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e
agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2135 c.c.;
(lettera così modificata dall'articolo 11
del d.lgs. n. 205 del 2010)
b) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché
i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 184-bis;
(lettera così sostituita dall'articolo 11
del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
(lettera così modificata dall'articolo 2,
comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) (lettera abrogata dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
l) (lettera abrogata dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
m) (lettera abrogata dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
n) (lettera abrogata dall'articolo 2,
comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.
(comma così sostituito dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D
alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene
conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei
valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per
quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui
all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche
linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti
introdotta agli allegati D e I.
(comma così sostituito dall'articolo 11 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e
le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione
dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i
citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con
procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008.
I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i
medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta
previsti dal medesimo decreto interministeriale.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 21,
d.lgs. n. 4 del 2008)
5-ter. La declassificazione da rifiuto
pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una
diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle
concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono
il carattere pericoloso del rifiuto.
(comma introdotto dall'articolo 11 del d.lgs.
n. 205 del 2010)
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui
all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi
prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto
l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e
216.
(comma introdotto
dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
184-bis.
Sottoprodotto
(articolo introdotto dall'articolo 12 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
1. È un sottoprodotto e non un
rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione
o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere
utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la
sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o
la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni
previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di
sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a
quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
184-ter.
Cessazione della qualifica di rifiuto
(articolo introdotto dall'articolo 12 del
d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Un rifiuto cessa di essere tale,
quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e
la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente
utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può
consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano
i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina
comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per
specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i
possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno
o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12
giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b),
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28
giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere
tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio
stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative
comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia
di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La
disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione
della qualifica di rifiuto.
185. Esclusioni dall’ambito
di applicazione
(articolo così
sostituito dall'articolo 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Non rientrano nel campo di
applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla
bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti
radioattivi;
e) i materiali
esplosivi in disuso;
f) le materie
fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione
di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall’ambito di
applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme
nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi
i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause
diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o
siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi
ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e
successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo
stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati,
devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma
1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.
186. Terre e rocce da scavo
(articolo così
sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del 2008)
(articolo che sarà
abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo
184-bis, comma 2, in forza dell'articolo
39, comma 4, d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti,
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati
purché:
(alinea così modificato
dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009)
a) siano impiegate direttamente nell'ambito
di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente
possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in
generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi
da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono
destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro
impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la
qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle
norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della
fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con
riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di
detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di
terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione
dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate
all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo
avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a
valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno,
devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare
del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo
delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale
deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni
caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo
avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di
cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno,
devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il
permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di
inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo
del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di
lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di
inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un
anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto
dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non
utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del
presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e
di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le
modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.
L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non
provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle
autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo
del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di
realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli
interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta
giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché
le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle
modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di
utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può
disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che
ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di
costruire o di DIA.
(comma introdotto
dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009)
7 -bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora
ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essereutilizzate per
interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali
interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti
condizioni:
a) un miglioramento della qualità della
copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei
versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente
articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono
equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì
equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che
presentano le caratteristiche di cui all’articolo 184-bis. Tali residui, quando
siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per
eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV
del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto.
(comma introdotto
dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009 poi così modificato dall'articolo
14 del d.lgs. n. 205 del 2010)
187. Divieto di
miscelazione di rifiuti pericolosi.
(articolo così
sostituito dall'articolo 15 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti
caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi
che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con
altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli
articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti
sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
b) l’operazione di miscelazione sia effettuata
da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli
articoli 208, 209 e 211;
c) l’operazione di miscelazione sia conforme
alle migliori tecniche disponibili di cui all’articoli 183, comma 1, lettera
nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle
sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie
spese alla rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4.
188. Responsabilità della
gestione dei rifiuti
(articolo così
sostituito dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
(in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre
2009, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 1 del d.m.
28 settembre 2010, in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2010 - in forza dell'articolo
16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010; si presume dal 1° gennaio 2011; fino ad
allora si veda il testo precedente)
1. Il produttore iniziale o altro
detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li
consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e
179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il
produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera
catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il
detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola,
comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso
di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal golamento (CE)
n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano
iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva
sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso
di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE)
n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al
servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a
condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre
mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la
comunicazione è effettuata alla regione.
4. Gli enti o le imprese che
provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale,
conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla
gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei
rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del
momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
Articolo
188-bis. Controllo della tracciabilità dei rifiuti
(articolo introdotto
dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
(in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre
2009, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 1 del d.m.
28 settembre 2010, in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2010 - in forza dell'articolo
16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010; si presume dal 1° gennaio 2011)
1. In attuazione di quanto
stabilito all’articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere
garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei
rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi
istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e
193.
3. Il soggetto che aderisce al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2,
lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di
identificazione dei rifiuti di cui all’articolo
193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a).
Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili
all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono
conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre
anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad
eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto
dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve
essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2,
lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di
carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall’articolo 193.
Articolo
188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
(articolo introdotto
dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
(in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre
2009, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 1 del d.m.
28 settembre 2010, in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2010 - in forza dell'articolo
16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010; si presume dal 1° gennaio 2011)
1. Sono tenuti ad aderire al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti
speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto
di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di
dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di
rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione
di tali rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto
navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato
per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore
medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che
effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo
212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non
pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse
dalla regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il
numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone
occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro
indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di
apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per
servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni,
eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità
lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei
rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
5. Con uno o più decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui
al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati
in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto
previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o più decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni
di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni,
ivi compresa l’adozione di un sistema di interscambio di dati previsto
dall’articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more
dell’adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata
dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o più regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi
incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze
organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla
sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità
con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si
applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da adottare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalità semplificate per l’iscrizione dei produttori di rifiuti
pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione
accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento
della pericolosità dei rifiuti.
189. Catasto dei rifiuti
(articolo così
sostituito dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
(in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre
2009, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 1 del d.m.
28 settembre 2010, in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2010 - in forza dell'articolo
16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010; si presume dal 1° gennaio 2011; fino ad
allora si veda il testo precedente)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha
sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e
di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità
dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità
dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita
convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti
che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni
svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di
gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le
attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti;
e) i dati
relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità
raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i
consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett.
a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all’ISPRA,
tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di
tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all’articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente
comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le
informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui
all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2,
lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono
all’elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla
successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla
Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all’invio alle amministrazioni
regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne
assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.
190. Registri di carico e
scarico
(articolo così
sostituito dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
(in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre
2009, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 1 del d.m.
28 settembre 2010, in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2010 - in forza dell'articolo
16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010; si presume dal 1° gennaio 2011; fino ad
allora si veda il testo precedente)
1. I soggetti di cui all’articolo
188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al
sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma
2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
2. I registri di carico e scarico
sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei
rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati
per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la
cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o
società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel
registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico
sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla
normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia
utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e
vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
6. La disciplina di carattere
nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III,
lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo
le parole: “in litri” la congiunzione: “e” è sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. I produttori di rifiuti
pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi
adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle
schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti,
rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei
centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere
effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro
di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
191. Ordinanze contingibili
e urgenti e poteri sostitutivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare
riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della
protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa
altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente
della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed
adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile
decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può
adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le
norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di
gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente
della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le
ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
(comma così modificato
dall'articolo 9, comma 8, legge n. 123 del 2008)
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
alla Commissione dell'Unione europea.
192. Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di
cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai
soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a
tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito
sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi
e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i
soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le
previsioni del
decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così
sostituito dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
(in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre
2009, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 1 del d.m.
28 settembre 2010, in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 2010 - in forza dell'articolo
16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010; si presume dal 1° gennaio 2011; fino ad
allora si veda il testo precedente)
1. Per gli enti e le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2,
lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti
e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione
di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal
modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere
presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è
responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore
dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la
loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
4. Durante la raccolta ed il
trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle
sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per
i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della
regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per
i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla
regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di
trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli
stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono
considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento
litri l’anno.
6. In ordine alla definizione del
modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione
devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici
regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere
annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere,
dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla
Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le
imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992
devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima
Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La
movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è
considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti,
intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo,
deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei
rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate,
nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso
in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente
effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli
in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
12. Nel caso di trasporto
intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le
soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti,
impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate
nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per
caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere
dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti
l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area
movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del
predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando
tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli
organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a
propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali
pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri
l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente
impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a
30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al
primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un
commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei
rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti,
in conformità agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei
rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.
194. Spedizioni transfrontaliere
(articolo così
sostituito dall'articolo 17 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Le spedizioni transfrontaliere
dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la
materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento
(CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli
articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo
Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica
italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo
Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che
disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il
trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo
nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo,
qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è
subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma
10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento
(CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi
minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti,
di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei
notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei
rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di
cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del
regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di
destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province
autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE)
1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il
30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti
dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18
agosto 1993, n. 340.
Capo II - Competenze
195. Competenze dello stato
1. Ferme restando le ulteriori competenze
statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta
del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da
esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei
limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti;
(lettera così
modificata dall'articolo 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui
contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208,
215 e 216;
(lettera introdotta
dall'articolo 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le
attività di recupero energetico dei rifiuti;
(lettera introdotta
dall'articolo 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni
immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la
pericolosità;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di
smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti
medesimi:
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per
la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di
rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio, e
inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel
disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai
fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali,
che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale.
La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione
della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
(lettera così
modificata dall'articolo 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio e il recupero dai rifiuti, nonché per promuovere il
mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte
delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi
dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 8 maggio 2003, n. 203;
(lettera così
modificata dall'articolo 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei
rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani
e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di
cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione
degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo
200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del
servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in
particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi
capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli
impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee
guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali,
anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani
ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità:
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa
l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
(lettera così
modificata dall'articolo 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee
guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di
bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso
all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di
materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive,
alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalità
di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento,
delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178,
comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le
linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla
comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti
di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività
produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi,
si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità
conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura
integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile
e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata
dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti,
del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li
producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite
soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i
magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti
negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di
vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli
imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero
e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per
l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi
dall'articolo 5, comma 2, legge n. 166 del 2009)
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati
all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui
al comma 9 dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto
dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti
che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere
smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del
registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta
dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi
del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte
quarta del presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle
modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75, e del
prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di
rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio,
ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di
prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla
salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto
della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel
rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della
parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli
adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche
tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli
utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione
presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per
l’individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e
smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle
autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi
da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209,
211;
v) predisposizione di linee guida per
l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della
parta quarta del presente decreto.
(lettere da f) a v), così
sostituite dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 205 del 2010)
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla
parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(comma così modificato
dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 205 del 2010)
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla
parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al
comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di
rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il
Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la
Polizia di Stato.
196. Competenze delle
regioni
1. Sono di competenza delle regioni, nel
rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del
presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
a) la predisposizione, l'adozione e
l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei
piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un
criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e
degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di
umidità dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la
bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma
1, lettera f);
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità
competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e
l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione,
nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r):
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee
guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati
nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti
idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti
da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e
le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,
coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel
medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti
soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione
apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e
condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203, e successive
circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni
regionali esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
197. Competenze delle
province
1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le
funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ed in particolare:
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 27, d.lgs. n. 4 del 2008)
a) il controllo e la verifica degli
interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215,
e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui
all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità
d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione
di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni
le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi
pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure
semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di
gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti
al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai
sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando
carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni
e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma
1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le
imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che
smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano
effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti
la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
(comma così modificato
dall'articolo 19 del d.lgs. n. 205 del 2010)
5-bis. Le province, nella programmazione delle
ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella
determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai
destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
(comma così modificato
dall'articolo 19 del d.lgs. n. 205 del 2010)
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti
in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
198. Competenze dei comuni
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle
attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della
gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo
202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo
113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la
gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con
i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in
particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli
stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184,
comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione,
alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione
dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti
inquinati rilasciata dalle regioni.
Capo III - Servizio di gestione integrata dei
rifiuti
199. Piani regionali
(articolo così sostituito
dall'articolo 20 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Le regioni, sentite le province,
i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui
all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri
generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti
dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei
rifiuti. Per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui
alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici
sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti
di cui al comma 1 comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare
l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione
dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti
all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per
quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente
spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di
raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti
di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per
oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una
normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi
sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti,
di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del
principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e
182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o
dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti,
incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo
criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad
assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per
ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata
disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli,
tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una
maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei
propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da parte
delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne
derivino;
n) le misure atte a promuovere la
regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e
gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225,
comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione
dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti
e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di
prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la
crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei
rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i
progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti
può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area
oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione
dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di
problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di
continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione
di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie
di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione
dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante
del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi,
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e
delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di
materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da
asportare.
7. L'approvazione del piano
regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il
piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del
termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell’approvare o adeguare il
piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi
regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di
ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province
interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla
parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità
dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione
degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti
delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province
autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare l’adozione o la revisione dei piani di gestione e dei
programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province
autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al
presente articolo, anche attraverso l’inserimento degli stessi sul sito WEB
della regione o della provincia autonoma.
13. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica
200. Organizzazione
territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata
sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i
seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle
gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di
parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione
al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione
dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e
funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si
discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia,
efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni
interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di
loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai
comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro,
delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più
regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche
in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della
funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di
dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere
suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate
richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli
alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove
predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza
rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in
materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
201. Disciplina del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Al fine dell'organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi
della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2,
alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le
competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di
personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze
in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e
determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri
di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta
un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203,
comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di
gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati
dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti
attività:
a) la realizzazione, gestione ed erogazione
dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione
degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento
completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno
dell'ATO.
5. In ogni ambito:
a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni
dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove
opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri
soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia
complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei
soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni
in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità.
202. Affidamento del
servizio
1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e
dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di
affidamento dei servizi pubblici locali, [in conformità
ai criteri di cui all'articolo
113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta,
tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze
specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto
delle competenze regionali in materia.]
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 28, d.lgs. n. 4 del 2008,
poi parzialmente abrogato dall'articolo
12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010)
2. I soggetti partecipanti alla gara devono
formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta,
proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti
da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio
piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di
obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrà
conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini
economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento
dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari
del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal
soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo
113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
(ora
d.P.R. n. 168 del 2010) ove sia in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di
progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del
1994 (ora
articoli 153 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006).
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre
2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle
imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali
per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del
rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del
servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di
imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei
rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del
trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
203. Schema tipo di
contratto di servizio
1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i
soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di
servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo
adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la
gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione
integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie
di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le
modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le
caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e
documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda
della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II,
del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni
di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli
enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni
pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale,
stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più
rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in
materia attualmente vigente.
(lettera aggiunta
dall'articolo 2, comma 28-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello
schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione
delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le
Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le
modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei
criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo
di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario
e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica,
in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi
derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo
considerato.
204. Gestioni esistenti
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche
in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui
al
comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
(ora
d.P.R. n. 168 del 2010) l'Autorità d'ambito dispone i nuovi
affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte
quarta.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta"
che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario
regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
(comma dichiarato
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 249 del 2009, nella
parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della
Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei
rifiuti)
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata
risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle
imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale
concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive
convenzioni di affidamento.
205. Misure per
incrementare la raccolta differenziata
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,
in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
(comma così modificato
dall'articolo 21 del d.lgs. n. 205 del 2010)
a) almeno il trentacinque per cento entro il
31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto
di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli
obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi
di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al
primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione
ed enti locali interessati, che stabilisca:
(comma introdotto dall'articolo
21 del d.lgs. n. 205 del 2010)
a) le modalità attraverso le
quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in
compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti
derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora
non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare
al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L’accordo di programma di
cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni
vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità
di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire
modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell’ambito
dell’accordo di programma e prevedere una disciplina per l’eventuale
inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi
di programma di cui al presente articolo.
(comma introdotto dall'articolo
21 del d.lgs. n. 205 del 2010)
2.
(comma abrogato dall'articolo 2,
comma 28-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Nel caso in cui a livello di ambito
territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal
presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di
conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito
dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne
ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano
raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta
differenziata raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo B
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia
e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova
determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al
comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3,
commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge
[, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare,] possono indicare maggiori
obiettivi di riciclo e recupero.
(comma dichiarato
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 249 del 2009)
206. Accordi, contratti di
programma, incentivi
(articolo così
sostituito dall'articolo 2, comma 29, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al
fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare e le altre autorità competenti
possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici,
con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:
a) l'attuazione di specifici piani di
settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il
recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi
per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno
inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti,
macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per
l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei
rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di
rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare può altresì stipulare appositi accordi e
contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di
categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo dei
sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo
di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui
al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative.
(comma così sostituito
dall'articolo 8-quater della legge n. 13 del 2009)
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le
risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni
legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui
ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17
luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile
concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito
della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei
medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al
legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
206-bis. Accordi,
contratti di programma, incentivi
(articolo introdotto
dall'articolo 2, comma 29-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Al fine di garantire
l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con
particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e
specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento
permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità
di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per
promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche
disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225
qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed
il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei
costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative
tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare.
2. L'Osservatorio nazionale sui
rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di
rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e
tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di cui
uno con funzione di Presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con
funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. La durata in carica dei
componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Il
trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio è determinato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare.
4. Per l'espletamento dei propri
compiti e funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica,
costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché
gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.
6. All'onere derivante dalla
costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della
Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso
di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli
233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare con
decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti.
Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri
soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare» e conseguentemente all'articolo 170, il comma
13 è abrogato.
207. Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti
(abrogato
dall'articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 284 del 2006)
Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
208. Autorizzazione unica
per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 29-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire
nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene
pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione
di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì
allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini;
i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del
presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa
nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento
e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi
partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici
regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti
locali sul cui territorio è realizzato l’impianto,
nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della
conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a
maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
(comma così sostituito
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione,
la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4;
(lettera così modificata
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le
regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle
conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa,
la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la
realizzazione e la gestione dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
(comma così modificato
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni
dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il
rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti,
per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile
del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle
eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l’autorità
competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio
dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il
potere sostitutivo di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
(comma così modificato
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
11. L'autorizzazione individua le condizioni e
le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
(comma così modificato
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che
possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con
particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature
utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di
verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al
progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa
successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al
momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie
finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto
previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti
l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza
energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
(comma introdotto dall'articolo
22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno
centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino
alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine
di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di
criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n.
241 del 1990.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in
caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro
il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree
portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle
altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di
imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di
avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del
presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei
fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al
processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee,
sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul
territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative
oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento
della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri
di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo
non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).
17-bis.
L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard
concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile
al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica:
(comma introdotto dall'articolo
22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati
di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto
telematico secondo standard condivisi.
(comma introdotto dall'articolo
22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
18. In caso di eventi incidenti
sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.
(comma così sostituito
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o
di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non
sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
(comma così sostituito
dall'articolo 22 del d.lgs. n. 205 del 2010)
20.
(comma abrogato dall'articolo 22
del d.lgs. n. 205 del 2010)
209. Rinnovo delle
autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in
sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo
dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al
d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
(comma così sostituito
dall'articolo 23 del d.lgs. n. 205 del 2010)
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve
essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione
ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al
medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività,
attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2,
sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero
all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo
di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato
della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni
specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di
accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei
relativi documenti, si applica l'articolo
483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la
documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis
della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.
(comma così modificato
dall'articolo 24 del d.lgs. n. 205 del 2010)
7. I titoli abilitativi di cui al presente
articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia,
all’ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così modificato
dall'articolo 23 del d.lgs. n. 205 del 2010)
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma
7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra
i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.
(comma introdotto dall'articolo
23 del d.lgs. n. 205 del 2010)
210. Autorizzazioni in
ipotesi particolari
(articolo abrogato
dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)
211. Autorizzazione di
impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono
ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di
impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti
non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al
giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di
impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla
durata di tali prove.
2. ha durata dell'autorizzazione di cui al comma
1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale
dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al
comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni
di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata
a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all’ISPRA,
che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli
elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così modificato
dall'articolo 24 del d.lgs. n. 205 del 2010)
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma
5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra
i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.
(comma introdotto dall'articolo
24 del d.lgs. n. 205 del 2010)
212. Albo nazionale gestori
ambientali
1. È costituito, presso il Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di
seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il
medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione
all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha
potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e
documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente:
(comma così sostituito
dall'articolo 25 del d.lgs. n. 205 del 2010)
a) due dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico,
con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui
due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che
effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti
amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni
di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia
autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale,
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
e) (lettera abrogata
dall'articolo 2, comma 30, d.lgs. n. 4 del 2008)
f) (lettera aggiunta
dall'articolo 2, comma 28-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
4.
(comma abrogato dall'articolo 25
del d.lgs. n. 205 del 2010)
5. L'iscrizione all'Albo è
requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza
detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali,i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è
effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla
sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro
naturale scadenza.
(commi da 5 a 19 così sostituiti
dall'articolo 25 del d.lgs. n. 205 del 2010)
6. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività
di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti;
per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle
attività medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte
all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono
esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle
disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni
costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla
prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione
dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale
o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo
provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione
l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa,
l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione
del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro
rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata
ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma,
effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8
tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti,
all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 3, comma 6, lettera c),
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell’Albo procede, in
sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli
per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente periodo.
Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l’autoveicolo è di diritto e con effetto immediato
cancellato dall’Albo.
10. L’iscrizione all’Albo per le
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data
di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi
previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8 ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal
decreto del Ministro dell’ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le
attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di
cui all’articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all’Albo le
imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli
interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai
quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o
dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale,
il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato
dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti
relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati
dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa
interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal
Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle
Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo
15. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite
le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e
finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino
all'adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto
di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per
l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per
via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali
d’iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all’Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilità con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause di cancellazione
dell’iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilità del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei
decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con
le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento
e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data
29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all’articolo 7 comma
7, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate
al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai
componenti del Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo
sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro
dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei
casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della
denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
(commi da 5 a 19 così sostituiti
dall'articolo 25 del d.lgs. n. 205 del 2010)
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
(commi abrogati dall'articolo 25
del d.lgs. n. 205 del 2010)
213. Autorizzazioni
integrate ambientali
1. Le autorizzazioni integrate ambientali
rilasciate ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto,
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente
capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non
ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, che, se svolte in procedura semplificata, sono
escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la
possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste
dal capo V.
2.
(comma abrogato dall'articolo 26
del d.lgs. n. 205 del 2010)
Capo V - Procedure semplificate
214. Determinazione delle
attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate
(articolo così sostituito
dall'articolo 27 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Le procedure semplificate di cui
al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le
attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i
tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla
parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di
cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui
al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità
di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate,
le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre,
rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti
urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei
rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota
minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2,
e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di
cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L’adozione delle norme e delle
condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di
cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia
territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle
finanze. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n.
350.All’attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. La costruzione di impianti che
recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e
comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da
impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo
resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni
e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si
applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.
9. Le province comunicano al
catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attività
di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di
cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.
11. Con uno o più decreti, emanati
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l’utilizzo di un combustibile alternativo,
in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti
soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come
modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto
dell’articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per l’aggiornamento
dell’autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e
sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture
eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l’alimentazione
del combustibile alternativo, realizzate nell’ambito del sito dello stabilimento
qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
214-bis.
Sgombero della neve
(articolo introdotto
dall'articolo 28 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Le attività di sgombero della
neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai
concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce
detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.
215. Autosmaltimento.
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e
siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei
rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 33, d.lgs. n. 4 del 2008 poi dall'articolo
29 del d.lgs. n. 205 del 2010)
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono
in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche
dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro
le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a
firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla
quale deve risultare:
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 34, d.lgs. n. 4 del 2008)
a) il rispetto delle condizioni e delle
norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le
prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 35, d.lgs. n. 4 del 2008)
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve
essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti
pericolosi e la discarica di rifiuti.
216. Operazioni di recupero
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici
di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da
parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta
giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. n. 4 del 2008 poi
dall'articolo 30 del d.lgs. n.
205 del 2010)
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al
comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche
in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo
ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro
le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il
termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a
firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla
quale risulti:
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 37, d.lgs. n. 4 del 2008)
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati,
nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le
prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. n. 4 del 2008)
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve
essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui
al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di
recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di
modifica sostanziale dell'impianto.
7. Alle attività di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento
qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
(comma
sostituito
dall'articolo 30 del d.lgs. n. 205 del 2010)
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei
limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e
fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e
di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse
pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani
sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e
dalle relative disposizioni di recepimento.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 36, d.lgs. n. 4 del 2008, poi
dall'articolo 30 del d.lgs. n. 205 del 2010)
8-bis. Le
operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del
presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione
di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le
operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
(comma
introdotto dall'articolo 30 del d.lgs. n. 205 del 2010)
8-ter. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3
stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di
rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati
alle predette operazioni.
(comma
introdotto dall'articolo 30 del d.lgs. n. 205 del 2010)
9.
(comma abrogato dall'articolo 2,
comma 36, d.lgs. n. 4 del 2008)
10.
(comma abrogato dall'articolo 2,
comma 36, d.lgs. n. 4 del 2008)
11. 12. 13. 14. 15.
(commi abrogati
dall'articolo 30 del d.lgs. n.
205 del 2010)
216-bis.
Oli usati
(articolo introdotto
dall'articolo 31 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Fatti salvi gli obblighi
riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in
base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti
dell´articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente
decreto e, in particolare, secondo l´ordine di priorità di cui all’articolo 179,
comma 1.
2. Fermo quanto previsto
dall’articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli
usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto
tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l´ordine di
priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra
loro. E’ fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri
tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere
gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione
tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e,
comunque, nel rispetto dell´ordine di priorità di cui all’articolo 179,
comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed
economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e
al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalità di
trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente
praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni
di smaltimento di cui all’Allegato B della parte IV del presente decreto.
4. Al fine di dare priorità alla
rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal
territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati
al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano
le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si
applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché il principio di
prossimità.
5. Le spedizioni transfrontaliere
di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati
al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE)
n. 1013/2006 e, in particolare, dell’articolo 12 del predetto regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare
con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle
autorità di spedizione o di transito nell’esercizio delle competenze di cui agli
articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o più regolamenti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche
per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente
articolo.
8. I composti usati fluidi o
liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i
residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre
miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.
216-ter.
Comunicazioni alla Commissione europea
(articolo introdotto
dall'articolo 31 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. I piani di gestione ed i
programmi di prevenzione di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le
loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato adottato in
sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Con cadenza triennale, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla
Commissione europea le informazioni sull’applicazione della direttiva
2008/98/CE, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base
di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa sei
mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.
3. La relazione di cui al comma 2,
trasmessa la prima volta alla Commissione europea entro nove mesi dalla fine del
triennio che decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l’altro, le informazioni
sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell’attuazione dei
programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all’articolo 199, comma 3, lettera
r), e sulla misure previste dall’eventuale attuazione del principio della
responsabilità estesa del produttore, di cui all’articolo 178-bis, comma 1,
lettera a).
4. Gli obiettivi di cui
all’articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio
di rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalità
descritte nei commi 2 e 3.
5. La parte quarta del presente
decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati
alla Commissione europea.
Titolo II - Gestione degli imballaggi
217. Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina la gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela
dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per
evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire
l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire
il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto
costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono
essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la
gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i
rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a
qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori
delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono,
secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile
per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia
di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla
protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
218. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo
si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di
materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle
materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a
perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per
l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare
il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso
dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i
danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,
ferroviari marittimi ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è
stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita
un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di
riutilizzo.
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,
rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera a), esclusi i residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti
e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per
l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e
nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio
nella fase del processo di produzione, nonché in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della
gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero
minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un
uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il
supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il
riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa
rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il
riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano
rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o
combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o
biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste
nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione
con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate,
delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di
residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad
esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato
una forma di riciclaggio organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un
imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di
raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla
parte quarta del presente decreto;
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i
riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento,
gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono
alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla
parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività
professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività
professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o
merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche
amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti
i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni
per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria
attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di
imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o
comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali
assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e
terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al
fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica
di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e
destinato ad essere ritirato o ripreso.
2. La definizione di imballaggio di cui alle
lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi
indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla
direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
219. Criteri informatori dell'attività di
gestione dei rifiuti di imballaggio
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti princìpi generali:
a) incentivazione e promozione della
prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella
fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto
attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai princìpi
del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite
ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro
concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo
della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di
opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali
o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori
economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione
degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» nonché
la cooperazione degli stessi secondo i princìpi della «responsabilità
condivisa», l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira,
inoltre, ai seguenti princìpi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata,
della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia
sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità
di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte
del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del
comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e
di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano
sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli
elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani
regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
4. In conformità alle determinazioni assunte
dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi
primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli
imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti
sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della
salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate
dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il
riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una
corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini
della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria
interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione.
220. Obiettivi di recupero
e di riciclaggio
1. Per conformarsi ai princìpi di cui
all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in
conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli
imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano
nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al
riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione
nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione
di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti
all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per
ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per
ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di
imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le
predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai
sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio
nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono
presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea
documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è
stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi
giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui
le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a
quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche
di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 30-bis, d.lgs. n. 4 del 2008, poi
dall'articolo 5, comma 2-bis, legge n. 13 del 2009)
3.
(abrogato dall'articolo 2, comma
30-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori
incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di
imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti
mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di
mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali
materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti
alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono
applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento
di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggio.
6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti
ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i
sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed
aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attività produttive.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive notificano alla
Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli
articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni
del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i
progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive forniscono
periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati
dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo
2005.
221. Obblighi dei
produttori e degli utilizzatori
1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli
articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli
utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti
al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal
fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta
differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre
finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano
al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei
sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e
di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale
imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal
servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un
sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea
documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei
criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori
sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti
di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai
produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia
conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio
nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma
2, lettera e).
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)
5. I produttori che non intendono aderire al
Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui
al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea
documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione
della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o
prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso sarà, in ogni caso,
efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio
accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio,
permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il
riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è
effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire,
nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di
cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori
e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema
adottato. L'osservatorio, sulla base dei necessari elementi di valutazione
forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni
dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato,
l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei
successivi sessanta giorni. L'osservatorio sarà tenuto a presentare una
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono
fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'articolo 5, comma
2-ter, legge n. 13 del 2009)
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e
trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio
Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione
del programma generale di cui all'articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i
produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori
di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista
dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di
cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa
relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli
scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai
sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso
all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi
previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare
ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di
ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I
provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al
Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della
corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3,
lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori
che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non
provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si
applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli
utilizzatori:
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)
a) i costi per il ritiro degli imballaggi
usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per
i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per
esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di
rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
222. Raccolta differenziata
e obblighi della pubblica amministrazione
1. La pubblica amministrazione deve organizzare
sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore
di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura
omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto
conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo
criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui l'osservatorio nazionale sui
rifiuti accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi
adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di
quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al
Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta
differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal
Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e
selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali
opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio
ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per
raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220,
decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della
tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto
dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul
ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove
il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici
giorni dalla richiesta, l'Autorità, nei successivi quindici giorni, individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e
documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e
conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino
all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori
dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 30-ter bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano,
ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di
imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive curano la
pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di
informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive cura
la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di
cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione
dell'Unione europea.
223. Consorzi
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 30-quater, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. I produttori che non provvedono ai sensi
dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per
ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono
partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla
categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente
agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno
personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno
statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 31 dicembre 2008, conformemente ai princìpi del presente decreto e, in
particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza,
nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da
ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta
giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle
attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto
trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio
richiedente con le relative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi
già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in
conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità,
nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo
221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei
recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto
adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo
approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono
tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non
ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti
a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi
finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi
dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi
ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate
dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei
princìpi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da
altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette
al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30
settembre di ogni anno.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi
di cui al presente articolo presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi
di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei
consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio.
224. Consorzio nazionale
imballaggi
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali
di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma
paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha
personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il
proprio statuto ai princìpi contenuti nel presente decreto ed in particolare a
quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera
concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo
statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il
Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è
tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle attività produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e
con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui
rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la
selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro
da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta
differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la
prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di
cui all'articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce
l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo
223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli
altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del
contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che
realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime
indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi
globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso
ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni
pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i
maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma
10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le
modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai
criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale
CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto
dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di
applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di
cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere
a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla
gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto
dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni
caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui
all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa
tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati
relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio
nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di
tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi
da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo
178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve
costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito,
a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso
di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI può stipulare un accordo di
programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani
(ANCI), con l'Unione delle province italiane (PI) o con le Autorità d'ambito al
fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra
produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale
accordo stabilisce:
a) l'entità dei maggiori oneri per la
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221,
comma 10, lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni,
determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della
tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della
stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è
trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui
al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai è
utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei
sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di
apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati
nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai
mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i
proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del
contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte
alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento
dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal
presente titolo nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di
terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c),
per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale
CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo
costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte
quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente
decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI
partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
delle attività produttive.
11.
(comma abrogato dall'articolo 2,
comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del 2008)
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di
cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i
quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello
sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma
5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni
tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale
d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso
in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese
necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai
subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti
dall'articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello
nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli
imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie
disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei
rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto
gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro
i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del
presente decreto.
225. Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
1. Sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora
annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole
tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti
obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti
di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio
riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio
riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni
di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione
determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna
tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e,
nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza,
la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi
di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI
trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 30-quinquies bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
4. La relazione generale consuntiva relativa
all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui
all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si
provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio
nazionale sui rifiuti. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono
quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 30-quinquies bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
6. I piani regionali di cui all'articolo 199
sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.
226. Divieti
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti
urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere
conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia
stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo
imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo
normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9
della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i
predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea
2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F
alla parte quarta del presente decreto.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e
cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli
imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e
per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE dell' 8
febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione
europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di
concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e
ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.
Titolo III - Gestione di particolari
categorie di rifiuti
227. Rifiuti elettrici ed elettronici,
rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
1. Restano ferme le disposizioni speciali,
nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in
particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici:
direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e
relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151.
Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del
citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali
disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli
operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in
conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata
direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto
ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.
228. Pneumatici fuori uso
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179
e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di
tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche
tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici
fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto
obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o
in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di
quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul
mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad
attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1.
(comma così modificato
dall'articolo 32, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le
modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico
degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di
pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura
operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne
fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato
sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del
produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.
(comma così modificato
dall'articolo 32, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione
amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento,
comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo
considerato.
229. Combustibile da
rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q
(articolo abrogato
dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)
230. Rifiuti derivanti da
attività di manutenzione delle infrastrutture
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti
da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal
gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di
forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la
sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di
infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di
concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la
successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale
effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere
sottoposto ad alcun trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di
raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli
prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore
della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio
dei rifiuti solidi urbani.
(comma introdotto
dall'articolo 2, comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del 2008)
2. La valutazione tecnica del gestore della
infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data
di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da
gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli
impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo
190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai
soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel
luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.
5. I rifiuti provenienti dalle attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche
che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti
direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa,
raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi
dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei
gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento
delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
(comma così sostituito
dall'articolo 33 del d.lgs. n. 205 del 2010)
231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di
un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24
giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve
consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli
208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di
un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la
consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il
predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al
comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli
acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice
civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le
procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione
di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o
le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o
del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le
generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché
l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o
del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle
pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del
centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal
fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte
del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione
del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e
le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4
libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e
amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i
concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai
commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono
essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8
sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia
di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215,
comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. È consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad
esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle
fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla
sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere
utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne
l'idoneità e la funzionalità.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di
cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di
autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme
tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle
operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si
applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di
trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209.
232. Rifiuti prodotti dalle navi e residui di
carico
1. La disciplina di carattere nazionale relativa
ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina
già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi
della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui
al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i
prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4
dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente
articolo.
3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4
dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è
sostituita dalla disgiunzione: "o".
233. Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 30-sexies, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori
della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono
conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
2. Il Consorzio di cui al comma 1, già
riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero
dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto
adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo
approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta
giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche
allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il consorzio svolge per tutto il territorio
nazionale i seguenti compiti:
a) assicura la raccolta presso i soggetti di
cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti
raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al
fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e
animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al consorzio:
a) le imprese che producono, importano o
detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali
esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di
oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio
ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono
determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun
consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle
quote compete al consiglio di amministrazione del consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di
adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il
consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le
imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi
medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del
comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente la
gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio
nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità
di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il
riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono
dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonoma mente
funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte,
gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle
modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari
clementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni.
L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a
tutte le istruttorie esperite.
10. Il consorzio è tenuto a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie del
consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal
consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di
oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato
interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione del consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti
di cui al comma 9 trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre,
entro il 31 maggio di ogni anno, tale soggetto presenta agli stessi Ministri una
relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto
di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale,
detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi,
fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude
la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad
imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attività
professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi
animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine
animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle
categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle
attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto aderiscono al consorzio di cui al comma
1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione o di inizio della propria attività.
234. Consorzio nazionale
per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 30-septies, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e
gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene
destinati allo smaltimento, è istituito il consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui
agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione
adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente delle
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per
caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i
quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in
ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale
contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine
vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal
versamento di tale contributo.
3. Il consorzio di cui al comma 1, già
riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto
adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo
approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta
giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche
allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni in polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualità di
soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la
produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il
trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione
vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle
categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle
attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al
comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla
data di costituzione o di inizio della propria attività.
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del
comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente la gestione dei
rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in
polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al
recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con
quantità definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi
devono richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa
trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema
adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver
organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e
che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle
modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari
elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione
dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta
giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a
tutte le istruttorie esperite.
8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono
come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di
recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei
beni a base di polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in
cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei
consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I consorzi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il
funzionamento del consorzi sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dai
consorzi;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi,
adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti
di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive il
bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio
di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva
sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive
determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio
e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un
contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene
per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli
obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al
comma 3, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in
polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi,
fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non
esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene
ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
235. Consorzio nazionale
per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 30-octies, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le
imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come
modificato dal comma 15 del presente articolo, aderiscono al consorzio di cui al
medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai
principi di cui all'articolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, già
riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal
consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio
è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, il comma 6-bis, è sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che
effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di
rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della
comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di
batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si
applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato articolo 189 comma 3.
4. 5. 6. 7.
(commi abrogati dall'articolo 2,
comma 30-octies, d.lgs. n. 4 del 2008)
8. I soggetti giuridici appartenenti alle
categorie di cui al comma 15 che vengano costituiti o inizino comunque una delle
attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto aderiscono al consorzio di cui al comma
1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria
attività.
9. Decorsi novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione
dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o
rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio, direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base
alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti,
fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non esclude
la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi
ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al
consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito
un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto
a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori
che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa
sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I
produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del
contributo ambientale.».
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sono determinati: il contributo ambientale di cui al comma
10, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale contributo
ambientale.
12. Chiunque, in ragione della propria attività
ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste è
obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
13. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono
annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni
anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica
sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
14. Al comma 2 dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è aggiunta la seguente lettera: «d-bis)
promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle
tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi».
15. Il comma 3 dell'articolo 9-quinquies, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dal seguente:
«Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza
scopo di lucro, partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in
lega;
b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di
batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al
piombo.».
16. Dopo il comma 3, dell'articolo 9-quinquies,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è inserito il seguente:
«3-bis: Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da
attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate
in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo
soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti
alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione
delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate
sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle
associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in
proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e
alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al
piombo.».
17.
(abrogato dall'articolo 2, comma
30-octies, d.lgs. n. 4 del 2008)
18. Per il raggiungimento degli obiettivi
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il
divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.
236. Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
(articolo così
modificato dall'articolo 2, comma 30-nonies, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Al fine di razionalizzare e organizzare la
gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla
rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4,
sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12
tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95. Il consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai
principi di cui all'articolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, già
riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal
consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio
è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Le imprese che eliminano gli oli minerali
usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri
consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici
di cui al comma 12, lettera h), affinché tale consorzio comunichi annualmente
tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il
controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di
cui all'articolo 189, comma 3
4. Al Consorzio partecipano in forma paritetica
tutte le imprese che:
a) le imprese che producono, importano o
mettono in commercio oli base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli
lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione al consorzio sono
ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di
ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio,
adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
7. Il consorzio determina annualmente, con
riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento
degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini
della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli
oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di
consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare
al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i
termini fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalità e i termini di accertamento,
riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con
decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle attività
produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall'approvazione dello statuto del consorzio.
10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmette
annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione. Il Consorzio di cui al comma 1, entro
il 31 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione
tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai suoi singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in
particolare, gli organi del consorzio e le relative modalità di nomina.
12. Il consorzio svolgono per tutto il
territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai
detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai
detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti
difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla
rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e
organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri
precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la
sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di
impiego alternativi:
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione
dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e
dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed
eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché
tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo,
corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili
raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati
richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della
raccolta;
l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni
contro l'inquinamento.
13. Il consorzio può svolgere le proprie
funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per
determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali.
L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del
consorzio stesso.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle
categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle
attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto aderiscono al Consorzio di cui al comma
1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria
attività.
15. Decorsi novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto
di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro
conferimento al Consorzio di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente,
a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento
non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad
imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal consorzio di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il
patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del
consorzio medesimo.
237. Criteri direttivi dei sistemi di
gestione
1. I sistemi di gestione adottati devono, in
ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti
in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di
non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo
rendimento possibile.
Titolo IV - Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani
238. Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani
(l'art. 14, comma 33,
della legge n. 122 del 2010, ha disposto che le disposizioni di questo articolo
«si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie
relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria»)
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi
titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è
tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per
lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogata a decorrere dall'entrata
in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che
tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità
d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di
gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di
costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le
spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la
tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei
soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano
all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa
relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali
presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e
i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri
generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma
7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono
essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad
uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che
tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e
territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le
risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti
derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui
al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto
anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene
conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui
al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della
tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.
Titolo V - Bonifica di siti contaminati
239. Princìpi e campo di
applicazione
1. Il presente titolo disciplina gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le
procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni
necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la
riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi
e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina
paga".
2. Ferma restando la disciplina dettata dal
titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente
titolo non si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato
dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito
della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o
depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di
attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini
degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare
ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei
limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle
stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati
dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel
rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
240. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente
titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici
ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali struttore edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra
dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio
sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del
presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia
ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si a s su m o n o pari al valore di fondo
esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la
messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti
costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione
(CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di
analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano
di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia
di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi
di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto
sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle
matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai
valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito
dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio
attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree
pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi
comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della
successiva ripresa delle attività;
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o
un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per
l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi
un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al
fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui
misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o
sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve
termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla
lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi
natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e
a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di
messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un
sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di
sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione
dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della
contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione
della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra
matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle
soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare
in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali
circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di
monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle
stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio
(CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione
ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi
di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il
sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso
conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche,
fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e
non imputabili ad una singola origine:
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito
specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione
prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte
quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria
l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali
dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul
suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi
agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.
241. Regolamento aree agricole
1. Il regolamento relativo agli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa
e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e
delle politiche agricole e forestali.
(comma dichiarato
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 247 del 2009, nella
parte in cui non prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza
unificata)
242. Procedure operative ed
amministrative
1. Al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi
di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla
contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento
e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia
competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente
articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte
dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso
in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da
valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del
sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al
comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il
responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle
province competenti per territorio con la descrizione delle misure di
prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta
giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione
territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui
all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni
successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di
caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla
caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione,
concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della
caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute
entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi
dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile
presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di
servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in
contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno
venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della
conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione
fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 43, d.lgs. n. 163 del 2008)
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi
di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è
inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con
l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può
prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine,
il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra,
invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il
piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità
competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente
motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un
congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione
decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla
provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del
monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto
responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura
dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio
(CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e,
ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale,
al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo
stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del
comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e
sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale
termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la
necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni
documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per
l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto
decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte
dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e
comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei
lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i
tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per
l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in
misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento,
che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed
il completamento degli interventi medesimi.
8. 1 criteri per la selezione e l'esecuzione
degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza
operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di
intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not
Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati
nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante
i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza
sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti.
I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani
di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto
della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o
un intervento di messa in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica,
messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la
regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la
prosecuzione della attività.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino
successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per
la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla
provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione
unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attività istruttorie sono
svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre
amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi
convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa
documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti
giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della
conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta
bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione
entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.
243. Acque di falda.
1. Le acque di falda emunte dalle falde
sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un
sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in
cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di
emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente
decreto.
(comma così modificato
dall'articolo 8-quinquies della legge n. 13 del 2009)
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la
reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità
geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di
trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le
modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di
acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse
devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica
dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presentì nelle acque
prelevate.
244. Ordinanze
1. Le pubbliche amministrazioni che
nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i
livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune
competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di
cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il
responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con
ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere
ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del
sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o
non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto
interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle
disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione
competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.
245. Obblighi di intervento e di notifica da
parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
1. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non
responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile
della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il
gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del
superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne
comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente
competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui
all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui
sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto
responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque
riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di
intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli
interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o
disponibilità.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai
sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori
all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita
dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito,
determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali
stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli
interventi prima del suddetto termine.
246. Accordi di programma
1. I soggetti obbligati agli interventi di cui
al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di
definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi
accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento
di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti
ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che
intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità
di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di
intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati,
entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui
all'articolo 242, con le regioni interessate.
3. Nel caso in cui vi siano soggetti che
intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità
di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e
le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da
stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di
rischio di cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e delle
attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
247. Siti soggetti a sequestro
1. Nel caso in cui il sito inquinato sia
soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare
l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale.
248. Controlli
1. La documentazione relativa al piano della
caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle
prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è
trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli
interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di
bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa,
nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla
provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente.
3. La certificazione di cui al comma 2
costituisce titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 242, comma 7.
249. Aree contaminate di ridotte dimensioni
1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni
si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4
alla parte quarta del presente decreto.
250. Bonifica da parte dell'amministrazione
1. Qualora i soggetti responsabili della
contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il
proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli
interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo
l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati
ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
251. Censimento ed anagrafe dei siti da
bonificare
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT),
predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale
deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad
intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi
realizzati nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di
inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio,
fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica
ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio
sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio,
tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica,
nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale
competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e
del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (APAT) definisce, in collaborazione con le
regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la
struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro
trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo
nazionale dell'ambiente (SINA).
252. Siti di interesse nazionale
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della
bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché
di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse
nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono
riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento
delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente
elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere
rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse
storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio
di più regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono
sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando
la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo
242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero
delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di
sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda
o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato
né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT),
dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti
qualificati pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di
opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale,
l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del
provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove
ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva
del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per
la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto
valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi
convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma
7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai
sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex
discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla
perimetrazione della predetta area.
252-bis.
Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
(articolo introdotto
dall'articolo 2, comma 43-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)
1. Con uno o più decreti del
Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai
fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e
di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile
2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la
conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono
attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad
interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree
demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed
approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma,
con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i
Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il Sindaco
del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono
approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V
del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in
sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di
ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della
contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario
del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del
soggetto responsabile dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma
assicurano il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso e funzio-nale adempimento per
l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di
reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano
economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei
proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire
detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di
quelle che si intendono svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi
obblighi dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito,
l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per
l'attuazione di tali obblighi nonché le iniziative e le azioni che le
pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare; d) la
quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di risorse e
servizi causati dall'inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi,
sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono
preferite le misure di miglioramento della sostenibilità ambientale degli
impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico
produttivo e dell'implementazione dell'efficacia dei sistemi di depurazione
e abbattimento delle emissioni.
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per
assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione di
tecniche e metodologie finalizzate al trattamento delle matrici ambientali
contaminate e all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione,
nonché ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di
monitoraggio della qualità ecologica del sito;
h) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli
impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di
programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e
funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli
interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo
svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente
l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza
di servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che
costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa
all'intervento di reindustrializzazione è indetta dal Ministero dello sviluppo
economico, che costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze di
servizi sono indette ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse partecipano i
soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1 e i
soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al
medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla
base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi
gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali interessati alla
realizzazione del programma.
6. Fatta salva l'applicazione delle
norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si
autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione
e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.
7. In considerazione delle finalità
di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione
da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma
costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e
delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente
decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei
suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V
del presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti
non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Mare può autorizzare interventi di
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano,
comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione
residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I
dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione
residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio
riconosciuta a livello internazionale.
9. In caso di mancata
partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più
responsabili della contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati
d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei
soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di
competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile
della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base
all'accordo di programma. 10. Restano ferme la titolarità del procedimento di
bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati
che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252.
253. Oneri reali e privilegi speciali
1. Gli interventi di cui al presente titolo
costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene
iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del
codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese
possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole
dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro,
l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che
giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del
medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non
responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di
provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7
agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente
soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito
dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non
responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del
sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile
dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per
cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici
connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.
Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
Titolo VI - Sistema sanzionatorio e
disposizioni transitorie e finali
Capo I - Sanzioni
254. Norme speciali
1. Restano ferme le sanzioni previste da norme
speciali vigenti in materia.
255. Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata
fino al doppio.
(comma così modificato
dall'articolo 34 del d.lgs. n. 205 del 2010)
2. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola
le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del
Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale
della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella
ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 187, comma 3.
256. Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
1. Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in
modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la
discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte
della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600
euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600
euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità
equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli
articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235
e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino
all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al
presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte
della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
257. Bonifica dei siti
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro,
se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità
competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il
trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a
due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è
provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi
di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi
degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i
reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
258. Violazione degli
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(articolo così
modificato dall'articolo 35 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1,
che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di
tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui
al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non
sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano
all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6,
comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di
unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al
comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di
unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti
fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio
contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8,
che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera
a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di
rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al
catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge
consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se
le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge,
nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.codicepenale.htm
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma
2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in
modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo
incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
259. Traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3,
lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena
dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La
pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi
al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli
articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.
260. Attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione
da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività
si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie
di cui agli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di
cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con
quella emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato
dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale
della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
260-bis. Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti
(articolo introdotto
dall'articolo 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che
omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo
della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione
del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità
occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente
comma.
3. Chiunque omette di compilare il
registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi,
le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui
al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o
inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici
accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce
in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a
quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato
con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da
prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni
riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei
rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al
comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro
novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso
di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici
dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte
rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene
nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o
inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto
nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori
obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette
violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad
euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro
novantatremila.
6. Si applica la pena di cui
all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità
dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di
accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI
- AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con
la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.
Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di
rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna
il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA
Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è
aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
260-ter.
Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
(articolo introdotto
dall'articolo 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. All’accertamento delle
violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 260-bis, consegue
obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui
il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza
illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia
violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e
224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme
di attuazione.
3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1
dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso
restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere
disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versamento del
contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è
sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato
per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del
codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a
persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4
conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al
comma 1 dell’articolo 25.
261. Imballaggi
1. I produttori e gli utilizzatori che non
adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo
221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi
del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono
ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano
un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 15.500 euro a 46.500 euro. La stessa pena si applica agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo
226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.200 euro a 40.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel
mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui
all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.6000 euro a 15.500 euro.
262. Competenza e giurisdizione
1. Fatte salve le altre disposizioni della
legge 24
novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226,
comma 1, per le quali è competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative
alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'articolo
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma
1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
263. Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio
delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in
relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai
comuni.
Capo II - Disposizioni transitorie e finali
264. Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le
disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e
dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, continuano ad applicarsi sino alla data di
entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla
parte quarta del presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) l'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che
non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del
presente decreto;
l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo
periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
a) sino alla parola: "CONAI";
n) (lettera abrogata
dall'articolo 2, comma 44, d.lgs. n. 4 del 2008)
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al
conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e
per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua
entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa
vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n.
392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine
di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata
in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte
quarta del presente decreto;
p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale
sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni
di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
264-bis.
Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 aprile 2010
(articolo introdotto
dall'articolo 37 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. All’Allegato “Articolazione del
MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile
2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28
aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 – Rifiuti, al
punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione
comunicazione semplificata” è abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione
rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa
al 2011.
264-ter.
Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209
(articolo introdotto
dall'articolo 37 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. All’articolo 11 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni,
i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti
sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai
componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono
forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e all’articolo 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102.”.
264-quater.
Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151
(articolo introdotto
dall'articolo 37 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. All’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo
12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni,
i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti
da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all’articolo 14-bis del decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le
informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.”.
265. Disposizioni
transitorie
1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme
adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina
contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 45, d.lgs. n. 4 del 2008)
2. In attesa delle specifiche norme
regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in
materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono
assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti
pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
(comma così modificato
dall'articolo 38 del d.lgs. n. 205 del 2010)
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive,
individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la
ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università,
nonché presso le imprese e i loro consorzi.
(comma dichiarato
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 247 del 2009, nella
parte in cui non prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza
unificata)
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro
centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente
adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già
autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente
decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti
al progetto necessarie.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attività produttive sono disciplinati modalità, presupposti ed effetti economici
per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o
aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformità agli
schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche
operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa
domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione
medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami
ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti)
del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi
individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e
non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della
parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività
di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino
al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di
dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o
iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
(comma aggiunto
dall'articolo 2, comma 46, d.lgs. n. 4 del 2008)
266. Disposizioni finali
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo
4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento,
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri o minori entrate a carico dello Stato.
3. Le spese per l'indennità e per il trattamento
economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico
resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime,
nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
4. I rifiuti provenienti da attività di
manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il
domicilio del soggetto che svolge tali attività.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189,
190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti
effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro
commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del
presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi
di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo
articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a
fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della
salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo,
provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i
seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
Parte quinta -
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Titolo I - Prevenzione e limitazione delle
emissioni in atmosfera di impianti e attività
267. Campo di applicazione
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione
e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle
attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di
emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori
limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di
cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli
impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli
altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270
e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per
gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento,
nonché nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.
(comma così sostituito
dall'articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata
ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente
titolo ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.
(comma così sostituito
dall'articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla
parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte le
più opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica
prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi
della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della
direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i
Ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione
territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica
tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b) con decreto del Minis